Fase 3: in Gazzetta il DPCM 11 giugno 2020, le misure per imprese applicabili dal 15 giugno

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Oggi in Gazzetta il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 che regola la riapertura delle attività a partire dal 15 giugno 2020: si applicano in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
Il Decreto ripropone negli allegati i Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro aggiornato al 24 aprile (allegato 12), cantieri (allegato 13), Trasporto e logistica (allegato 14), Trasporto pubblico (allegato 15) ma anche Misure per gli esercizi commerciali (allegato 11). Non mancano le Misure igienico sanitarie (allegato 16). Gli allegati da 1 a 7 riguardano i Protocolli applicabili alle diverse confessioni religiose.

Le novità del DPCM 11 giugno 2020

Fra le novità del Decreto spiccano nuovi allegati:
• le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 (allegato 8) – vedi le Dichiarazioni dei ministri Catalfo e Bonetti;
• le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (Allegato 9) – vedi il nostro aggiornamento;
Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico aggiornati al 15 maggio 2020 (Allegato 10).

L’ Art. 10 del Decreto conferma la competenza del prefetto territoriale nell’esecuzione delle misure del decreto, informando il Ministero dell’Interno e monitorandone l’attuazione con la possibilità di avvalersi delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, e delle forze armate

Le misure previste da 15 giugno che interessano l’attività economica

• Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.
• Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni
• Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso
• Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza
• eccetto gli esami di maturità, sono sospese le scuole e le università di ogni ordine e grado. Rimangono la didattica e gli esami universitari a distanza
• consentiti il commercio al dettaglio con il distanziamento e il rispetto dei protocolli, le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, mense) sono consentite con l’ok delle regioni e con il rispetto dei protocolli di distanziamento
• le attività dei servizi inerenti alla persona sono consentite con l’ok delle regioni e il rispetto dei protocolli.
• sono garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi
• la programmazione del trasporto pubblico locale su programmazione regionale (art.8)
• le attività professionali si svolgano il più possibile con lavoro agile e comunque nel rispetto dei protocolli
• le attività degli stabilimenti balneari si svolgano con l’ok della regione e il rispetto dei protocolli di distanziamento e sanificazione
• le strutture recettive sono aperte mantenendo il distanziamento sociale
• le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i protocolli.
• A partire dal 12 giugno, riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
• Via libera a palestre, piscine, circoli sportivi rispettando il distanziamento
• i musei sono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Le misure restrittive personali

• soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono rimanere a casa
• parchi e le aree giochi sono aperti a tutti, anche ai minori della fascia 0-3 anni. Va mantenuta la distanza di almeno un metro ed è vietato l’assembramento.
• l’attività sportiva è consentita con la distanza di almeno due metri
• gli accompagnatori non possono rimanere nei luoghi di pronto soccorso
• la direzione sanitaria indica le modalità di accesso nelle rsa
• nelle carceri i casi sintomatici dei nuovi ingressi sono in isolamento rispetto agli altri detenuti.
• In materia di spostamenti da e per l’estero (articolo 6) è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all’estero per comprovate ragioni lavorative
• prevista la quarantena per chi proviene dall’estero eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri
• chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve fare la quarantena se rimane per un periodo inferiore a 5 giorni
• fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, principato di Monaco e Andorra
• sono sospesi i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana (art.7).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020)

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Redazione InSic

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