Formazione lavoratori su attrezzature di lavoro agricole

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Un nuovo quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro riguarda la formazione di alcuni lavoratori (meccanici) impegnati per la riparazione di macchine agricole usate in interventi di manutenzione privati.
Risponde il nostro Esperto, l’Ing. Lucio Fattori, Ingegnere, RSPP e consulente.

Il Quesito
Si fa riferimento ad un’attività di riparazione macchine agricole con presenza di 8 meccanici con datata esperienza nel settore (superiore a 2 anni). I meccanici utilizzano i mezzi solo per gli interventi di manutenzione e riparazione all’interno dell’attività o presso i clienti che richiedono interventi a domicilio. L’azienda fa parte del settore Artigianato.
Ai sensi degli artt. 37 e 73 del D.Lgs. n. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 22-02-2012 il datore di lavoro deve provvedere alla formazione e addestramento dei lavoratori con corso di 13 ore (trattori gommati e cingolati)?

Secondo l’Esperto
Il quesito fa riferimento agli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro.
Nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08 il trattore agricolo e forestale rientra tra le attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori come previsto dall’Art. 73 comma 5.
L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 riporta la seguente definizione di trattori agricoli o forestali: “qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”.
Tra l’altro l’Accordo stesso, nell’Allegato VII, prevede un’estensione dell’abilitazione dell’operatore anche per gli eventuali accessori applicati al trattore e utilizzati ambito agricolo e forestale.
Il percorso formativo per gli operatori prevede un corso teorico (composto di un modulo giuridico-normativo e di un modulo tecnico) della durata di 3 ore totali da integrare con i moduli pratici specifici differenziati a seconda che si impieghino trattori a ruote o a cingoli. Per entrambi la parte di addestramento pratico è prevista con una durata di 5 ore (non cumulabili tra loro).
Ormai è noto come l’Accordo sulla formazione per gli operatori di attrezzature sia pienamente operativo dal 12 marzo 2015, prevedendo che qualsiasi operatore adibito all’utilizzo di una determinata attrezzatura citata nell’Accordo stesso debba frequentare uno specifico percorso formativo per ottenere l’abilitazione all’uso.

Per i lavoratori del settore agricolo l’Accordo ha previsto un percorso leggermente differente che tiene conto dell’esperienza pregressa:
“9.4. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni della data di pubblicazione del medesimo accordo”.
Attualmente e salvo ulteriori proroghe, per i lavoratori del settore agricolo che impiegano attrezzature per cui l’Accordo prevede una formazione specifica valgono i seguenti obblighi:
• lavoratori con esperienza documentata di almeno 2 anni all’entrata al 31/12/2015 – obbligo di aggiornamento entro 13/03/2017;
• lavoratori privi di esperienza biennale al 31/12/2015 o neo-operatori – obbligo di formazione ex-novo entro 31/12/2017.

Come chiarito dalle circolari MLPS n. 12 del 11/03/2013 (vedi il nostro aggiornamento) e n. 21 del 10/06/2013 (vedi il nostro aggiornamento) è consentito ai lavoratori del settore agricolo con esperienza documentata almeno biennale di non frequentare i corsi per la conduzione di trattori agricoli fino al 12 marzo 2017. Poiché l’Accordo parla di “5 anni dalla data di pubblicazione”, e non dall’entrata in vigore, il termine è il 2017 e non il 2018. L’esperienza può essere autocertificata e deve riferirsi ad attrezzature nella disponibilità dell’azienda e non deve essere antecedente a 10 anni. Resta comunque nella responsabilità del datore di lavoro verificare le capacità tecnico professionali del lavoratore.
Si ricorda che si intendono lavoratori del settore agricolo tutti quelli che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all’articolo 2135 del C.C., così come modificato dal D.Lgs. 228/2001. Pertanto nel caso prospettato dal lettore pare non applicarsi la definizione di “lavoratore del settore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del C.C.” in quanto si parla di dipendenti di un’azienda artigiana che si occupa di manutenzione. Il caso previsto dal punto 9.4 non avrebbe quindi applicazione al caso in esame.
Può essere però utile rammentare quanto previsto dalla Circolare MLPS 12.2013 al punto 2, Definizione di operatore: “L’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa (si cita ad esempio lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.)”.

Alla luce di questo chiarimento della Circolare citata il datore di lavoro potrebbe valutare bene se il caso in esame sia effettivamente di “utilizzo slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa”. La dicitura “manutenzione” è riportata nella circolare citata (che si allega). Si rammenta però che tale classificazione può essere applicata solo a cura del datore di lavoro a seguito della propria valutazione dei rischi e tenendo conto delle attività realmente svolte nell’attività lavorativa.

Redazione InSic

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