Friuli, online le procedure di accreditamento per la formazione in sicurezza

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Sul sito della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono disponibili e operative le Direttive tecniche per gli enti e imprese che intendano gestire ed erogare percorsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro
Le linee di intervento sono destinate:
ai datori di lavoro che si propongono di svolgere direttamente i compiti in materia di sicurezza;
agli operatori addetti all’utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

L’Amministrazione regionale ha adottato le Direttive in applicazione dell’art. 34, commi 2 e 3, del Testo Unico di Sicurezza e del relativo Accordo sulla formazione del 21.12.2011 stretto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni.
La Regione riferisce che sono tenuti all’accreditamento i soggetti formatori che intendono gestire ed erogare percorsi di formazione e aggiornamento ai datori di lavoro che si propongono di svolgere direttamente i compiti propri del SPP, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, avuti presenti i limiti previsti nell’ ALLEGATO II del D.Lgs n. 81/2008.
Le Direttive tecniche adottate dall’Amministrazione regionale definiscono, fra l’altro:
i requisiti che i soggetti richiedenti devono possedere (fra gli altri quello di essere già accreditati quali soggetti idonei ad erogare percorsi di Formazione continua e permanente);
le modalità di presentazione della domanda in regola con le norme in materia di imposta di bollo;
le cause di inammissibilità e i termini della procedura (90 gg);
le modalità per il rinnovo, l’aggiornamento e il mantenimento dell’accreditamento;
le cause di sospensione, decadenza e revoca.

Sono inoltre tenuti all’accreditamento i soggetti formatori che intendono gestire ed erogare percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori addetti all’utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Tali attrezzature sono:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili con o senza stabilizzatori;
Gru a torre;
Gru mobile;
Gru per autocarro;
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
Carrelli semoventi a braccio telescopico;
Carrelli industriali semoventi;
Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
Trattori agricoli e forestali;
Macchine movimento terra:
Escavatori idraulici;
Escavatori a fune;
Pale caricatrici frontali;
Terne;
Autoribaltabile a cingoli;
Pompa per calcestruzzo.

I soggetti che possono richiedere l’accreditamento sono:
le aziende produttrici, distributrici noleggiatrici delle attrezzature elencate;
limitatamente al proprio personale, le aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate;
i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate;
i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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