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Come funzionano i Sistemi di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti?

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I Sistemi di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti sono divenuti un obbligo per le aziende soggette all’applicazione della Direttiva “Seveso”, con l’ormai abrogato D.Lgs. 334/1999. Il D.Lgs. 17 Agosto 1999 n° 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (direttiva meglio conosciuta come “Seveso 2”), entrato in vigore il 13 Ottobre 1999 in abrogazione al DPR 175/88, al fine di garantire la salute e la sicurezza dell’uomo e dell’ambiente stabiliva, per i Gestori degli Stabilimenti con attività soggette agli articoli 6 e 8 del suddetto decreto (conosciute come aziende “a rischio di incidente rilevante”), l’obbligo di:
• redigere, entro il 13 aprile 2000, un documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
• attuare, entro il 13 aprile 2000, un SGS facendo riferimento alle indicazioni fornite nell’Allegato III del D.Lgs. 334/99.

Sistemi di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti: la normativa di riferimento

Relativamente ai SGS per la prevenzione degli incidenti rilevanti, tali obblighi sono stati mantenuti e rafforzati nel Decreto modificativo ed integrativo del D.Lgs. 334/1999, il D.Lgs. 21 Settembre 2005, n° 238 “Attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” oltre che nella terza edizione vera e propria della Direttiva costituita dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n° 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (pubblicato sulla GU Serie Generale n.161 del 14-07-2015 – Suppl. Ordinario n. 38 ed entrato in vigore il 29 luglio 2015) meglio conosciuto come “Seveso 3”.
La predisposizione di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS) si può dire discenda direttamente dagli obblighi generali a cui il Gestore è tenuto ad adempiere ovvero:

(Art. 12): […]
1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.
2. Il gestore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli, l’adozione di tutte le misure necessarie previste dal presente decreto legislativo […].

Sistemi di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e Politica di prevenzione degli incidenti

Se da una parte infatti (Artt. 13 e 15 rispettivamente) il Gestore è tenuto a notificarsi come Stabilimento a rischio di incidente rilevante e a produrre un Rapporto di Sicurezza per il proprio sito egli deve, proprio in quest’ultimo documento anche dimostrare che […] ha messo in atto, secondo gli elementi dell’allegato 3, come specificati nelle linee guida di cui all’allegato B, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e un Sistema di gestione della sicurezza per la sua applicazione […]. Di fatto la Politica ed il SGS sono un adempimento specifico del Gestore ai sensi della norma di riferimento.

Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti: il documento

Infatti (Art. 14) […] 1. Il gestore dello stabilimento redige un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza; tale politica è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l’impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente […] e […].

  1. Come predisporre una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti?

    Il gestore predispone e attua la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti tramite mezzi e strutture idonei, nonché tramite un sistema di gestione della sicurezza, in conformità all’allegato 3 e alle linee guida di cui al comma 2, proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, nonché alla complessità dell’organizzazione o delle attività dello stabilimento. Il sistema di gestione della sicurezza è predisposto e attuato previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza […].

  2. Quali Linee guida per attuare un sistema di gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti?

    A suo tempo, in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 17 Agosto 1999 n° 334, il Ministero dell’Ambiente ha emanato il D.M. 9 Agosto 2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della Sicurezza” con riferimento alle indicazioni dell’Allegato III del D.Lgs. 334/99, nonché alla guida JRC ISPRA, alle linee guida dell’Health and Safety Executive e alle norme UNI 10616, UNI 10617 e UNI 10672. In particolare, in merito alla norma UNI 10617, l’art. 4, comma 3 del D.M. 9 Agosto 2000 specificava come i requisiti stabiliti dalla suddetta norma UNI dovessero corrispondere allo stato dell’arte in materia. Il D.M. 9 Agosto 2000 ribadiva l’importanza del Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e conferma, quali elementi fondamentali del SGS quelli già individuati dall’Allegato III del D.Lgs 334/99 specificandone i contenuti tecnici.

Le norme UNI 10616, 10617 e 10672 i recenti aggiornamenti

Le norme UNI 10616, 10617 e 10672, elaborate sotto la competenza di enti federati all’UNI (CTI Comitato Termotecnico Italiano ed UNICHIM Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica) costituiscono, sin dalla loro prima elaborazione, una guida per il Gestore volta ad ottenere una implementazione efficace del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.
La nuova edizione della norma UNI 10617 “Stabilimenti con pericolo di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti essenziali” sottolinea, ancora una volta, come solo un approccio sistemico ben congegnato e solido intorno a principi ineludibili possa garantire il corretto funzionamento del SGS previsto dal D.Lgs. 105/2015.

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