ICT-based mobile work: il caso Fedora

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Nell’esaminare le caratteristiche basilari dell’ICT-based mobile work e nel fornire chiavi di lettura per comprendere gli aspetti sui quali si sta concentrando il dibattito degli operatori, giuridici e non, l’articolo di Alessio Giuliani (Collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma Facoltà di Giurisprudenza) su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.9/2019, propone un focus sulle attuali criticità e sulle possibili evoluzioni relative all’organizzazione della sicurezza sul lavoro.

Il caso dei riders Foodora

Tra le attività lavorative su piattaforma digitale, su cui negli ultimi tempi si è maggiormente concentrata l’attenzione dell’opinione pubblica, della politica e della giurisprudenza, vi sono quelle svolte dai riders. Il termine indica quei fattorini che, servendosi di mezzi di locomozione propri e di strumenti tecnologici (piattaforma digitale, uso di smartphone, app per gestire chiamate e risposte di lavoro), consegnano prodotti di ristorazione andandoli a prelevare presso l’esercizio pubblico e portandoli presso la residenza del richiedente entro tempi concordati.
Per questi si è più volte posta una questione della qualificazione giuridica del relativo rapporto di lavoro, finora oggetto di pronunce della giurisprudenza di merito.

Anzitutto il Tribunale di Torino ha respinto le istanze dei lavoratori per il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro (art. 2094 c.c.), in base al principio di diritto secondo cui costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, associato all’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.
Tuttavia, tali elementi, secondo il Tribunale, non si riscontravano, in quanto i prestatori di lavoro godevano di ampia autonomia organizzativa, sia nell’impegnarsi a dare la propria disponibilità per i vari turni di consegne, sia a ritirare la disponibilità data o addirittura non presentarsi, senza che tutto ciò producesse conseguenze sul rapporto di lavoro (es. sanzioni disciplinari). E quindi si disponeva che la fattispecie dovesse inquadrarsi nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative (art. 409 c.p.c.), e se ne ricavava l’esclusione dell’applicazione della disciplina dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni etero-organizzate.

Di altro avviso la Corte d’Appello di Torino, la quale offre una differente lettura dello stesso art. 2: esso individuerebbe una terza tipologia tra rapporto di lavoro, a metà strada tra subordinato e collaborazione coordinata e continuativa. Il che implicherebbe che i riders, seppur tecnicamente autonomi, sarebbero destinatari delle tutele proprie del lavoro subordinato, secondo quanto previsto ai sensi di legge e dal CCNL per tipologia di prestazioni assimilabili. Nello specifico le norme in tema di inquadramento professionale, limiti di orario e di ferie, retribuzione diretta e differita, sicurezza e igiene sul lavoro, privacy e previdenza.
La distanza dalla subordinazione viene enfatizzata quanto alla disciplina del licenziamento. In effetti si ritiene esclusa l’applicazione delle tutele avverso il recesso datoriale proprio in virtù della qualificazione dei lavoratori come autonomi.
Su questo piano saranno dirimenti, da un lato, la prossima pronuncia della Suprema Corte e, dall’altro, l’intervento del legislatore volto a ricondurre tutte o alcune delle ipotesi di rilevante coordinamento nell’alveo della subordinazione.

Riferimenti bibliografici:

ICT- based mobile work. Peculiarità e prospettive
Alessio Giuliani
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.9/2019

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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