Identificazione del “luogo di lavoro”

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Sono il titolare di uno studio tecnico i cui dipendenti spesso vengono inviati ad effettuare sopralluoghi all’esterno. Dobbiamo considerarli luoghi di lavoro ai fini della valutazione dei rischi?
Risponde al quesito di un abbonato, uno degli esperti della Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro, l’Avv. Maurizio Prosseda (Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione)

Secondo l’Esperto

La risposta al nostro lettore non può che essere affermativa anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia.
A tal riguardo in una recente sentenza (n. 45808 del 5 ottobre 2017,disponibile su Banca Dati Sicuromnia (*)) la Suprema Corte, affrontando il caso di un infortunio mortale occorso ad una disegnatrice di uno studio tecnico, precisa: “…I doveri di valutazione del rischio e di formazione del lavoratore gravanti sugli odierni imputati, in quanto datori di lavoro “mandanti” (secondo un lessico già in uso nel mondo della produzione e dei servizi), non trovavano origine nel fatto che la R. fosse stata inviata in un cantiere o piuttosto in un altro tipo di ambiente di lavoro. Essi, piuttosto, sorgevano dal generale obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali sono chiamati ad operare i dipendenti, ovunque essi siano situati (art. 15 D.Lgs.n. 81/08) e dal parimenti generale obbligo di formare i lavoratori, in particolare in ordine ai rischi connessi alle mansioni (art. 37, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/08). Infatti, la restrittiva nozione di “luogo di lavoro” rinvenibile nell’art. 62 D.Lgs.n. 81/2008 (a mente del quale si intendono per “luoghi di lavoro” “i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”), è posta unicamente in relazione alle disposizioni di cui al Titolo II del citato decreto. E quindi va ribadito che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro…”.
È fuor di dubbio quindi che il nostro lettore dovrà tenerne conto in sede di valutazione dei rischi.

Redazione InSic

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