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Igiene salute e sicurezza: per le contravvenzioni i nuovi codici tributo

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Con Risoluzione n. 15/E del 27 gennaio 2014, Agenzia Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, con modello F23, delle maggiorazioni delle ammende e delle sanzioni in materia di sicurezza, salute e igiene



Con la Risoluzione n. 15/E del 27 gennaio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite il modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’Agenzia ricorda che il Testo Unico di Sicurezza all’articolo 306 stabilisce che le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate ogni cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 2013, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
La metà dell’ammontare delle maggiorazioni che derivano dalla rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, è destinato al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.
In attuazione delle predette disposizioni, la Ragioneria Generale dello Stato ha istituito il “capitolo 2573 – capo 27 – articolo 12, nel quale dovranno affluire le somme derivanti dalle predette maggiorazioni.

Redazione InSic

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