Il risparmio di costi costituisce o no un “vantaggio” per l’Ente?

1439 0

Su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2019 Alessio Scarcella (magistrato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione) analizza l’importante principio affermato dalla Cassazione sul tema dei rapporti tra tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e “sistema 231”: sussiste la responsabilità da reato dell’Ente per l’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente ove si accerti in concreto il conseguimento per l’Ente di un vantaggio economico indiretto, costituito dal risparmio dei costi non sostenuti per la mancata adozione delle misure di sicurezza richieste dalla legge.
L’articolo completo è disponibile per gli abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Con una interessante sentenza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande interesse nella giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale non si è mai sopito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, ossia l’individuazione delle condizioni in presenza delle quali può ritenersi sussistere una responsabilità dell’Ente per le violazioni della normativa antinfortunistica che abbia provocato la morte o lesioni ad un lavoratore.
La Cassazione, in particolare, ha disatteso la tesi difensiva della società secondo cui era inesistente l’interesse previsto dall’art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001 necessario ad addebitare la responsabilità` da reato all’ente, in particolare ribadendo che l’accertamento in concreto delle modalità` del fatto e la verifica della violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro, che ha determinato l’infortunio, rispondeva ex ante ad un interesse della società ed aveva consentito alla stessa di conseguire un vantaggio. Si tratta di un principio di grande importanza, soprattutto perché pone il problema di valutare se anche un “minimo” risparmio di costi possa comunque determinare l’insorgenza della responsabilità amministrativa dell’Ente, a fronte dell’infortunio verificatasi. Sovente, infatti, la linea difensiva dell’azienda è quella di sostenere che, proprio per l’irrisoria rilevanza del costo non sostenuto (si pensi, a titolo esemplificativo, ad un infortunio occorso al dipendente per aver avuto a disposizione un d.p.i. non idoneo, quale un casco protettivo, il cui acquisto avrebbe comportato un impegno economico tale da non poter certo far ritenere astrattamente rilevante il risparmio del relativo costo), difetterebbe l’interesse (o ex post, il vantaggio) per l’ente derivante dalla commissione del reato.

L’esegesi giurisprudenziale, tuttavia, come si vedrà nell’articolo, è orientata in senso totalmente difforme, pervenendo ad approdi assai rigorosi in materia.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore