Impianti di telefonia e campi elettromagnetici: la competenza è dello Stato

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Il Tar di Catania,sez. I, con la sentenza n. 764 del 12 marzo 2015, ha accolto il ricorso di una società di telecomunicazioni contro un provvedimento locale di diffida a proseguire i lavori di realizzazione dell’impianto di telefonia, competenza riservata in via esclusiva allo Stato.



Il Tar di Catania,sez. I, con la sentenza n. 764 del 12 marzo 2015, ha annullato la nota protocollare del Comune di Fiumefreddo che imponeva alla società di telecomunicazione di sospendere i lavori, per il contrasto con l’art. 77.8 il Piano regolatore del Comune, in quanto ha ritenuto che secondo gli artt. 86 e 90 del D.Lgs. 259/2003 gli impianti di telefonia possano essere ubicati in tutte le aree del territorio comunale, e che il Comune non può derogare ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, come il divieto di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, perché ciò riguarda la tutela della salute, competenza riservata in via esclusiva allo Stato dall’art.4 della Legge 36/2000.

Il fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni, presentava un ricorso contro il Comune di Fiumefreddo di Sicilia che aveva disposto, con una nota protocollare, l’annullamento dell’istanza di autorizzazione dei lavori per la realizzazione di un impianto di telefonia.
Il comune aveva inviato alla società una nota protocollare, per il contrasto con una previsione del Piano Regolatore, che localizzava l’installazione di impianti per telefonia mobile e fissa in apposite aree, in quanto la società aveva individuato per l’impianto un lotto di terreno in una zona destinata ad attrezzature e servizi pubblici di interesse generale.
Il comune concedeva 20 giorni alla società per presentare le controdeduzioni, ed invece dopo ulteriori 90 giorni dalla scadenza di quel termine, la stessa comunicava l’inizio dei lavori.

Il Comune perciò inviava alla società un’ulteriore nota protocollare con la quale rendeva nulla la comunicazione di inizio attività, per essere stata presentata da un soggetto privo dei poteri di rappresentanza della società, e, con cui disponeva l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione acquisita per il contrasto con le previsioni del Piano Regolatore.
Per questo motivo la società decideva di ricorrere contro la nota protocollare del comune di Fiumefreddo e contro l’articolo 77 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore dello stesso comune, perché riteneva illegittimo l’annullamento dell’autorizzazione.

Nel ricorso, la società sosteneva che fosse stata violata la normativa di settore in quanto la dichiarazione di inizio lavori era stata validamente sottoscritta dal responsabile dei lavori, e che l’impianto era perfettamente compatibile con i limiti per le emissioni. Difatti, l’ARPA le aveva rilasciato parere favorevole ed il Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumefreddo non aveva vietato l’installazione degli impianti di telefonia mobile in aree diverse da quelle appositamente individuate.
Infine la società contestava che il comune non avrebbe dovuto disporre la demolizione dell’impianto, ma solo una sanzione pecuniaria ai sensi o dell’art.10 L. n.47/1985 o dell’art. 37 del DPR n.380/2001, per opere realizzate in assenza di DIA.

La decisione del TAR di Catania
Il Tar della Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha deciso di ritenere il ricorso fondato in quanto la motivazione della nota protocollare era sostenuta da una errata valutazione dei presupposti di fatto.
In prima analisi, il Collegio ha rilevato che la società di telecomunicazione aveva designato un ingegnere in qualità di direttore dei lavori e coordinatore in materia di sicurezza, il quale doveva occuparsi anche dei rapporti con gli enti e con le autorità, oltre alla facoltà di sottoscrivere i documenti, tra cui la DIA.
L’ingegnere aveva trasmesso al Comune la dichiarazione dei lavori con una raccomandata a cui aveva allegato la copia dell’incarico conferitogli.
Per questo motivo il Collegio ha ritenuto correttamente presentata la dichiarazione d’inizio lavori da parte dell’ingegnere, il quale avrebbe agito nell’ambito del mandato conferito e nell’esercizio dei poteri espressamente demandatigli.

Per quanto riguarda il provvedimento di annullamento, secondo il collegio, il Comune lo ha illegittimamente fondato sull’art. 77.8 delle norme di attuazione in ragione dell’autotutela del titolo edilizio, in quanto la disposizione non può aver individuato aree destinate in maniera esclusiva all’installazione di antenne per telefonia cellulare e allo stesso tempo vietato la localizzazione di tali impianti in altre parti del territorio comunale.
Il collegio ha osservato che l’art. 77.8 del Piano Regolatore Generale del Comune di Fiumefreddo prevede che i siti per l’insediamento di antenne per telefonia consistono in aree destinate alla possibile installazione delle antenne stazioni radio base e similari di telefonia; e che pertanto, si tratta semplicemente dell’individuazione, nell’ambito delle zone destinate a parcheggi privati (come previsto all’art. 77 del PRG), di aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti in questione, senza che la disposizione possa incidere sulla loro possibile localizzazione.

Il collegio ha, inoltre, fatto richiamo agli artt. 86 e 90 del d.lgs. n. 259 del 2003, dove è stabilito che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione possono essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche. Le discipline locali devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale, e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse.
Quindi, il Comune non può utilizzare gli strumenti di natura edilizia-urbanistica per adottare misure che deroghino ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, per l’appunto, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in intere zone territoriali omogenee, in quanto “tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4, l. n. 36 del 2000 riserva allo Stato” (in termini, T.A.R. Sicilia sez. I di Catania, 27/06/2013 n.1855).

Se ci si fosse attenuti all’art. 77.8 non si sarebbe potuto coprire radioelettricamente tutto il territorio di Fiumefreddo.
Invece, sempre a detta del Collegio, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003), prevede all’art. 86, comma 3, la collocazione degli impianti di telefonia su tutto il territorio comunale.
Per questo motivo, il Tar di Catania ha ritenuto che le norme di attuazione del Comune non andassero lette in conformità delle intenzioni dell’amministrazione, ma in base al loro significato oggettivo, che in questo caso non avrebbe dovuto portare alla nota protocollare, perché bisognava far riferimento alle disposizioni normative di settore.

La motivazione del Comune illegittima
La motivazione sostenuta dal Comune, relativa alla vicinanza ad una scuola, è risultata illegittima perché il Comune non può adottare, attraverso strumenti di natura edilizia-urbanistica, misure che deroghino ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, in quanto l’art. 4 della L. n. 36/2000, riserva allo Stato la tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (T.A.R. Sicilia, sez. II di Palermo, 6/11/2014 n.2698).
La normativa relativa alle emissioni dei campi elettromagnetici alle frequenze non ionizzanti, per il TAR di Catania è invece costituita dalla legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dal D.P.C.M. 08-07-2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”), che fanno riferimento a valori limite del campo elettromagnetico che garantiscono la salute alla popolazione.
Nel caso in questione, i valori dell’intensità di campo elettrico stimati in corrispondenza della scuola elementare sono stati sensibilmente più bassi rispetto ai valori di attenzione prescritti dal D.P.C.M. 08-07-2003. Difatti l’ARPA aveva garantito l’esistenza del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 8 luglio 2003.
Il Tar di Catania ha quindi accolto il ricorso della società di telecomunicazione e annullato la nota protocollare del Comune di Fiumefreddo perché illegittima.




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