Il Quesito n.7 è stato posto dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza in materia di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell’impresa affidataria ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Testo Unico di Sicurezza.
Il Quesito
Federcoordinatori chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori “possono assicurare che il datore di lavoro dell’impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008“.
Secondo la Commissione Interpelli
Il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto, il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Riferimenti normativi:Interpello del 12/05/2016 – n. 7 / 2016
Istanza: Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008. Destinatario: Federcoordinatori
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