Legge Caporalato

In Gazzetta la Legge sul Caporalato: novità e sanzioni

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In vigore dal 4 novembre 2016 la Legge sul Caporalato, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 pubblicata (in GU Serie Generale n. 257 del 3-11-2016) “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.

Caporalato: definizione

Con l’espressione “caporalato” si intende: l’intermediazione illegale e lo sfruttamento lavorativo, prevalentemente in agricoltura.

Tale complesso ed allarmante fenomeno coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell’agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività.
Secondo l’ISTAT, il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato comunemente il caporalato, registra una crescita costante negli ultimi 10 anni, attestandosi su un valore di circa il 23%, quasi il doppio rispetto al totale dei settori economici nazionali, (attestati circa al 12,8%).
Dati recenti segnalano la crescita dei controlli (4.033) sulle imprese agricole, nel periodo gennaio-settembre 2015, da parte delle Direzioni territoriali del lavoro. Le irregolarità, a vario titolo, riguardano la metà delle imprese interessate: di 2.360 rapporti di lavoro irregolari, 1.801 sono risultati in nero (circa il 76%), mentre i casi di caporalato ammontavano a 290.

Le novità della Legge 199/2016

Il provvedimento introduce significative modifiche al quadro normativo penale e prevede specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura.
Da segnalare, ai nostri fini le parti che riguardano la figura del datore di lavoro e la sua sanzionabilità (ampliata) ed i riferimenti alla sicurezza dei lavoratori ed alle violazioni delle condizioni di lavoro e soggiorno e dei limiti giornalieri di lavoro e riposo.

Le sanzioni per il caporale

Il Disegno di Legge mira, fondamentalmente ad una riscrittura delle leggi del Caporalato e ad una modifica dell’art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.
Sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l’attività di intermediazione (ovvero anche – ma non necessariamente – con l’utilizzo di caporalato) sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno, tutti aspetti facenti parte della condotta illecita del caporale, definito come colui che recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno (è soppresso il riferimento allo stato di “necessità”).

Fattispecie di caporalato

Nel Disegno di legge viene introdotta una fattispecie-base di caporalato che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori (non compare più il richiamo allo svolgimento di un’attività organizzata di intermediazione, né il riferimento all’organizzazione dell’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento).

E anche una fattispecie di caporalato caratterizzata dall’utilizzo di violenza o minaccia (soppresso il vigente riferimento all’intimidazione). Le sanzioni rimangono invariate rispetto a quanto ora previsto dalla citata fattispecie-base (reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).
Particolare attenzione poi, al riferimento contenuto nel Dossier alla modifica della elencazione degli indici di sfruttamento dei lavoratori previsti nel nuovo art. 603-bis: si aggiunge anche la fattispecie del pagamento di retribuzioni palesemente difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali (quelli stipulati dai sindacati nazionali maggiormente rappresentativi).


Le violazioni di sicurezza sul lavoro

Quanto agli aspetti più da vicino legati alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, viene soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Un riferimento anche alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti: l’articolo vigente viene modificato eliminando l’avverbio “particolarmente”, da cui deriva un ampliamento dei casi in cui si può realizzare tale condizione (che rappresenta un indice di sfruttamento).

La tutela dei lavoratori agricoli

L’ultima parte del disegno di legge A.C. 4008 introduce misure di sostegno e di tutela del lavoro agricolo. In particolare:

  • è modificata la normativa che ha istituito presso l’INPS la cd. Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose, che non hanno riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che non sono destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
  • Vene integrato il catalogo dei reati ostativi e, ai fini del divieto di iscrizione, le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono anche non essere definitive.

Caporalato: le ultime novità

  • Con il recente DECRETO LAVORO, il Governo ha approvato un Disegno di legge che prevede l’Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.

  • Con DM 57 del 6 aprile 2023 il Ministero del lavoro ha istituito formalmente il “Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso” col il compito di coordinare e monitorare l’attuazione delle attività programmate nel Piano Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso.

Leggi anche l’articolo su: Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso: nasce il Comitato Nazionale, i compiti e le funzioni

Redazione InSic

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