Inabilità da infortunio o malattia professionale: convenzione INAIL-INPS

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INAIL con Determina del Presidente n. 247 del 6 agosto 2014 ha approvato uno schema di Convenzione con l’INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

Anticipazione delle prestazione

L’INPS ha ritenuto congrua, quale misura dell’anticipazione delle prestazioni da parte dell’ Inail, la corresponsione di un importo pari al 50% della indennità per inabilità temporanea assoluta di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 1124/1965. D’altra parte, per i casi in cui sia necessario verificare la sussistenza del diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia, l’ Inail non potrà erogare alcuna prestazione fino alla comunicazione da parte dell’ente di previdenza, a seguito di richiesta dell’ Inail, del riscontro sui suddetti accertamenti.

I casi di dubbia competenza

In base alla Convenzione, nei casi denunciati all’INAIL relativi ai propri assicurati, per i quali dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico-legale sia stata esclusa l’indennizzabilità, passano alla competenza INPS, attraverso una dichiarazione di incompetenza motivata (regolata all’articolo 2 della Convenzione); l’INPS può decidere di sospendere la procedura di trattazione e segnalare il caso alla Struttura dell’INAIL che in 15 gg riesamina il caso e conclude il procedimento di definizione della competenza con provvedimento motivato all’INPS (art. 8 della Convenzione).
All’articolo 3 si fa invece riferimento ai casi in cui sia necessario verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS (casi che verranno definiti in una prossima circolare congiunta), l’INAIL si impegna a richiedere tempestivamente all’INPS le necessarie indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto (art. 3 della Convenzione): i termini per la richiesta e il riscontro saranno individuati in una prossima circolare congiunta. Fino alla comunicazione da parte dell’INPS, l’INAIL non potrà erogare alcuna prestazione.
In allegato la Convenzione INAIL-INPS

Riferimenti normativi:
Determina n. 247 del 6 agosto 2014
Oggetto: Convenzione tra l’ Inail e l’INPS per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza.

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Redazione InSic

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