La Suprema Corte ha dichiarato che l’amministratore di una società, qualora non adempia agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, va ritenuto penalmente responsabile in quanto occupa ai sensi di legge una posizione di garanzia e a prescindere dalla circostanza che il ruolo ricoperto sia apparente.
La decisione permette alla Corte di chiarire che l’istituto della delega può riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale…
Il commento alla sentenza è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.
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Premesso che “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sempre che vi sia una regolare delega e, comunque l’assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge, così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega”, e inoltre che “in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa”, la Suprema Corte dichiara che l’amministratore di una società, qualora non adempia agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, va ritenuto penalmente responsabile in quanto occupa ai sensi di legge una posizione di garanzia e a prescindere dalla circostanza che il ruolo ricoperto sia apparente. Non si può quindi invocare il principio di effettività per finalità esimente, anche perché non si è posta questione alcuna sul conferimento, la validità o l’efficacia della delega.
La decisione, oltre a ribadire la centralità del principio di effettività (già trattato su queste pagine) di cui all’art. 299 del T.U. nella distribuzione/individuazione delle responsabilità dei diversi soggetti su cui gravano gli obblighi di sicurezza, si sofferma sull’istituto della delega, confermando che, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 (anche nell’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di Cassazione nel corso degli anni) la stessa può riguardare un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, deve essere espressa ed effettiva, non equivoca e investire un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; la norma richiede inoltre l’accettazione per iscritto da parte del delegato, mantenendo in capo al soggetto delegante un obbligo di vigilanza e di controllo sul delegato”.
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