In attesa un decreto interministeriale previsto dalla Legge di Bilancio 2019, che determini l’importo da versare per il pagamento del premio (maggiorato): entro la scadenza del 31 gennaio 2019, l’importo rimane invariato ad euro 12,91.
Le previsioni in Legge di Bilancio 2019
Le nuove disposizioni in legge di Bilancio hanno ulteriormente ampliato e migliorato la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, spiega INAIL. Al miglioramento delle prestazioni erogate in caso di infortunio corrisponde una diversa misura del costo dell’assicurazione, con conseguente aumento del premio assicurativo annuo.
L’importo e l’ampliamento delle prestazioni
Nella Circolare si ricorda che l’importo del premio assicurativo, in relazione all’ampliamento delle prestazioni, è fissato dalla legge in euro 24,00 annui.
Le modalità e i termini per assolvere all’obbligo assicurativo, compreso il pagamento del premio, saranno disciplinati da un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del presidente dell’Inail, previsto dall’articolo 1, comma 535, della legge di Bilancio. Il Decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, al fine di allineare questo importo all’ammontare di euro 24,00 fissato dalla nuova normativa.
Pertanto:
• le persone già iscritte devono versare entro il 31 gennaio l’importo di euro 12,91, indicato sulle lettere e sull’avviso di pagamento già recapitati dall’Istituto agli interessati, in attesa della predetta integrazione.
• le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi all’assicurazione tramite il versamento dell’importo di euro 12,91, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato all’importo di euro 24,00.
Assicurazione per infortuni domestici: la disciplina generale
La legge 493/1999 stabilisce che è obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:
• ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti
• svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa
• non è legato da vincoli di subordinazione
• presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.
Il decreto 15 settembre 2000 del Ministro del lavoro recante “Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”, adottato in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 11 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 stabilisce all’articolo 7 che il premio assicurativo annuo è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i requisiti sotto indicati:
a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a 9.296,22 euro.
L’articolo 7 stabilisce inoltre che concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo.
I soggetti in questione sono tenuti ad iscriversi all’assicurazione mediante presentazione all’Inail di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi.
E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
Maggiori informazioni sulla pagina dedicata dell’INAIL.
Riferimenti normativi:
Circolare Inail n. 2 del 22 gennaio 2019
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
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