Gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta non sono omologabili a quelli in itinere (ovvero, nel tragitto tra casa/luogo di lavoro, e viceversa). Questa particolare categoria va considerata, infatti, alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione di lavoro e – di conseguenza – va indennizzata come tale. Chiarezza è stata fatta dall’Inail in una recente circolare, (circolare 52/2013 n.d.r.) , emanata dal direttore generale, Giuseppe Lucibello, nella quale l’Istituto ha proceduto a un riordino complessivo della materia, definendo per le sedi territoriali le istruzioni operative per trattare in modo uniforme e omogeneo questa particolare casistica su tutto il territorio nazionale.
Il documento evidenzia una distinzione sostanziale tra chi, per esempio, è vittima di un incidente mentre si reca dalla propria abitazione all’ufficio e chi subisce lo stesso incidente nel corso del tragitto dall’albergo (o da un’altra dimora temporanea per motivi di lavoro) al luogo in cui viene svolta la prestazione. In breve: per tutta la durata della missione o della trasferta ogni azione compiuta è da considerarsi esclusivamente “in occasione di lavoro“ (definizione che si riferisce all’insieme di circostanze e di situazioni in cui le attività o le loro modalità di organizzazione impongono comportamenti specifici che espongono al rischio) e, quindi, deve essere indennizzata come un qualsiasi altro infortunio tutelato.
La mancanza di abitudini consolidate, di punti di riferimento o il doversi muovere in ambiti essenzialmente sconosciuti: sono questi gli elementi che distinguono l’agire in trasferta (o in missione) rispetto al quotidiano percorso tra la propria abitazione e l’ufficio/azienda/luogo di lavoro. Tale distinzione qualifica in modo differente anche gli infortuni avvenuti all’interno della propria casa rispetto a quelli verificati nell’albergo (o altra temporanea dimora in trasferta).
Dunque, qualsiasi incidente in missione o in trasferta è classificabile (e indennizzabile) come incidente in occasione di lavoro? Naturalmente no. L’evento non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo: cioè, quando l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.
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