L’INAIL tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Nell'articolo
Cosa si intende per infortunio in itinere? Significato e definizione
Si definisce infortunio in itinere l’infortunio occorso ai lavoratori che muovendosi su strada compiono il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale).
Ricade in questo ambito l’incidente stradale che accade al lavoratore che usa un mezzo privato per recarsi dalla propria abitazione alla sede del lavoro o per tornare dallo stesso.
Il legislatore, con la legge 17 maggio 1999 n. 144, ha delegato il Governo (art. 55 lett. u) a dettare una specifica normativa per la tutela dell’infortunio in itinere. La delega ha trovato attuazione con l’emanazione dell’art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
Cosa risarcisce l’INAIL in caso di infortunio in itinere?
INAIL tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro e il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. Riconosciuto anche l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all’accompagnamento dei figli a scuola.
Infortunio in itinere quando è riconosciuto?
L’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 chiarisce che per gli infortuni in itinere l’INAIL estende la sua tutela anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato, ovvero se soddisfa almeno una delle condizioni seguenti:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Quando non è riconosciuto l’infortunio in itinere? Non sono indennizzabili gli infortuni causati da:
- abuso di alcolici e psicofarmaci;
- uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- mancanza della prescritta abilitazione di guida;
- violazione del codice della strada da parte del conducente (rischio elettivo).
Interruzioni e deviazioni del percorso. Sono indennizzabili?
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Quali spostamenti casa-lavoro sono coperti da INAIL?
Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.
L’assicurazione obbligatoria INAIL copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
L’uso della bicicletta e l’infortunio in itinere
La disciplina dell’infortunio in itinere è stata novellata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
La nuova norma stabilisce, nell’ottica di una maggiore tutela dell’ambiente, che l’uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato. In particolare, la Legge 221/2015 modifica il D.P.R. 1124/65 nei casi in cui l’evento infortunistico dovesse verificarsi a seguito dell’uso della bicicletta nel percorso casa-lavoro e lavoro-casa.
Durante queste tratte, l’utilizzo del “velocipede” sarà sempre configurabile come necessitato, pertanto (salvo tutte le altre valutazioni inerenti lo specifico caso) l’eventuale infortunio in itinere occorso al lavoratore sarà conseguentemente indennizzabile.
Con la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 sono state dettate le Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere in caso di utilizzo del velocipede.
La circolare, in allegato alla notizia, riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere che resta integralmente confermata, sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui un evento infortunistico capiti trovandosi a bordo del velocipide, con l’eccezione introdotta dalla legge 221/2015.
Comunicazione dell’infortunio in itinere: cosa fare?
In caso di infortunio in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro.
Come denunciare un infortunio in itinere?
La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.
In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro;
- recarsi o farsi accompagnare al Pronto Soccorso nell’Ospedale più vicino;
- rivolgersi al proprio medico curante.
In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio.
I moduli per la comunicazione sono disponibili alla seguente Pagina dell’Istituto:
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Quali condizioni sono necessarie per il riconoscimento di un infortunio in itinere?
Elemento fondamentale per il riconoscimento dell’infortunio in itinere è l′esistenza di un nesso cronologico e topografico tra evento, percorso e lavoro. L’evento, pertanto, deve essere avvenuto strettamente in connessione tra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro. Il percorso deve essere generalmente quello più veloce, diretto, o più breve per raggiungere il luogo di lavoro o la propria abitazione.
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Come si fa la denuncia all’INAIL in caso di infortunio in itinere?
L’iter si avvia con la redazione del certificato medico che generalmente viene compilato dai medici in sede di primo soccorso. È obbligatorio, per tutti i medici, anche quelli delle strutture pubbliche o convenzionate di pronto soccorso, la trasmissione telematica della certificazione all’INAIL.
Il datore di lavoro, per i certificati medici con prognosi superiori a tre giorni, deve necessariamente trasmettere all’INAIL la denuncia di infortunio in via telematica tramite l’apposito servizio dispositivo direttamente dal sito istituzionale.
Il lavoratore ha l’obbligo di fornire immediatamente al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento per evitare di incorrere nelle sanzioni di legge, cioè la perdita del diritto all’indennità temporanea assoluta sino al giorno della comunicazione al datore di lavoro stesso.
Come comportarsi in caso di ricaduta?
Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore si sente male per motivi conseguenti all’infortunio e torna al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante, nel certificato rilasciato deve essere specificato che si tratta di ricaduta conseguente all’infortunio già comunicato (Riammissione in temporanea).
Infortunio in itinere: sentenza della Cassazione
Sulla Rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro, Maurizio Prosseda commenta, nella rubrica il Caso del Mese, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav., 18 marzo 2013, n. 6725 in materia di infortunio in itinere, che riportiamo nel pdf allegato.
Infortunio in itinere: risponde l’esperto
Ecco la risposta a due quesiti posti dai lettori della rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro da parte del nostro esperto, Rocchina Staiano, Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo.
Infortunio in itinere al rientro dalle ferie
Rientra nella nozione di infortunio in itinere quello occorso al lavoratore al rientro dalla ferie ed in orario notturno, ossia dopo mezzanotte, mentre il lavoratore doveva riprendere il lavoro alle ore 8 del giorno successivo?
No. Sull’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere”, la giurisprudenza di legittimità stabilisce che:
– la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisce per l’infortunato l’iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
– la sussistenza di un nesso causale, sia pure occasionale, tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa, nel senso che il primo non fosse percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non ricollegabili, nella loro immediatezza temporale, con la seconda;
– la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati gli orari lavorativi e quelli dei pubblici servizi di trasporto e tenuto conto, alla luce del principio di cui all’art. 16 Cost., della possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello di lavoro purché la distanza sia ragionevole (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav. 2 maggio 1997 n. 3756).
Del tutto analogo è l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che da tempo risalente afferma che “l’infortunio in itinere presuppone la necessità di recarsi in ufficio per prendere servizio, prescindendo dal carattere pubblico o privato del mezzo usato; pertanto accertato che l’incidente stradale sia avvenuto lungo il tragitto per giungere al posto di lavoro, solo la colpa grave può valere a spezzare il nesso di causalità tra il servizio e l’evento” (Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 1983 n. 757).
Infortunio in itinere in caso di sciopero
E’ configurabile l’infortunio “in itinere” in favore di un lavoratore che, mentre faceva ritorno dal luogo di lavoro con la propria moto a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, era stato affrontato da due malviventi, aggredito con pugni e colpi di arma da fuoco e rapinato della moto. L’infortunio è indennizzabile?
Sì; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, l’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere”, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa., nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
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