Secondo l’Esperto
Sì; come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 1124/1965, l’indennizzabilità dell’infortunio “in itinere”, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la propria abitazione ed il luogo di lavoro, postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa., nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.
Tanto premesso, la Cass., n. 16282 del 2005, n. 19496 del 2009, n. 2624 del 2012 ha già affermato che il “rischio elettivo” configurato come l’unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l’essenziale requisito della “occasione di lavoro“, assume, con riferimento all’“infortunio in itinere”, una nozione più ampia, rispetto all’infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sè non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza.
Infine, in merito alla fattispecie in esame, la Cass. civ., sez. lav., 14 febbraio 2008, n. 3776 ha stabilito che la rapina che un lavoratore subisce nel tragitto casa-lavoro costituisce evento protetto se ricorrono le condizioni che danno luogo alla tutela dell’infortunio in itinere.
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