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Infortunio in itinere, risarcimento escluso per le deviazioni dal percorso casa-lavoro

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La Cassazione civile nella sentenza n. 1458, del 22 gennaio 2013 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una lavoratrice per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento dovuto al superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva.

La ricorrente sosteneva che l’infortunio che l’aveva tenuta lontana dal lavoro per giorni, era dovuto ad un incidente da qualificarsi come infortunio sul lavoro e come tale rientrante nella previsione di cui all’ art.27 del medesimo CCNL che prevede il diritto del lavoratore alla conservazione del posto fino alla piena guarigione clinica non raggiunta all’epoca del licenziamento.

La Cassazione ha però confermato le conclusioni operate in sede d’appello,che non avevano qualificato l’incidente stradale di cui era stata vittima la ricorrente come infortunio in itinere poiché non era avvenuto nell’itinerario che la dipendente avrebbe dovuto seguire per raggiungere il posto dove prestare la propria attività lavorativa. La lavoratrice aveva infatti compiuto una deviazione non giustificata dal percorso che avrebbe dovuto invece compiere per l’espletamento dell’incarico conferitole.

Infatti, la Cassazione ricorda che in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ricorre l’indennizzabilità dell’infortunio, solo nel caso in cui esiste uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività di lavoro. Quindi, non è sufficiente, ai fini dell’indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all’attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, o anche il rischio insito in attività; accessorie, qualora queste siano immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento di quelle mansioni, e perciò funzionalmente collegato all’attività lavorativa (Cass. 9 novembre 2002 n. 5765).

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione puramente arbitraria ed animata da finalità dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio che è in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro, secondo i principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione, e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:

a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Redazione InSic

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