Infortunio in itinere: uso bicicletta necessitato e assicurazione

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La Cassazione Civile Sez. lavoro, con Ord., 31-08-2018, n. 21516 ribadisce l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l’uso della bicicletta privata per il tragitto “luogo di lavoro-abitazione” può essere consentito secondo un canone di necessità relativa, ragionevolmente valutato in relazione al costume sociale, anche per assicurare un più intenso rapporto con la comunità familiare, e per tutelare l’esigenza di raggiungere in modo riposato e disteso i luoghi di lavoro in funzione di una maggiore gratificazione dell’attività ivi svolta.Il commento alla sentenza è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza.

Restando invece escluso il cd. rischio elettivo, inteso come quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente”, rispondentemente alla disciplina dell’art. 210 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) “secondo cui «l’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato» (L. n. 221 del 2015, art. 5, comma 5)”.

Trova accoglimento il ricorso del lavoratore, infortunatosi durante il tragitto verso il luogo di lavoro, volto a condannare l’INAIL a riconoscere le relative tutele di legge.
La materia è disciplinata dall’art. 12 del D. Lgs. n. 38 del 2000, il quale estende la copertura assicurativa anche all’infortunio c.d. in itinere, secondo specifici criteri di necessità e ragionevolezza.
Sulla specifica fattispecie, concernente l’uso del velocipede, la Cassazione richiama l’ormai assorbente dato normativo, costituito dall’art. 5, comma 5, della legge n. 221 del 2015, che intervenendo sull’art. 210 del citato testo unico del 1965, ha espressamente previsto che debba essere considerato sempre necessitato – e quindi rientrante nella sfera di applicazione della copertura assicurativa Inail – l’uso della bicicletta come mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro, in considerazione dei riflessi ambientali connessi all’uso della mobilità sostenibile.

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Redazione InSic

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