Infortunio in manutenzione macchinari: quando la tenuità del fatto salva il datore di lavoro

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Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda il giudizio della Cassazione sulla “tenuità del fatto” nei procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro: la presenza di codificate prassi aziendali, che presidiavano la funzione del manutentore, rendendo lo stesso responsabile della propria sicurezza, non escludono in capo al datore di lavoro l’obbligo della predisposizione di un blocco automatico degli ingranaggi, in quanto si tratta dell’unico strumento in grado di tutelare il manutentore da condotte improprie dovute a distrazione o a possibili altri errori umani. Tali condotte improprie, tuttavia, possono essere eventualmente valutate ai fini della tenuità del fatto.

Il commento della sentenza della Cass. pen., Sez. IV, n. 17163 del 5/4/2017, è a cura dell‘Avvocato S. Casarrubia.

Il fatto
La causa riguarda la possibilità di qualificare come “abnorme” la condotta del lavoratore. La pronuncia è interessante sia perché, pur escludendo che la condotta del lavoratore sia abnorme, recupera il concorso causale dello stesso ai fini della non punibilità per tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), sia perché consente l’applicazione dell’istituto in questione nella materia in questione.
L’impianto era dotato di una procedura di sospensione del ciclo produttivo in caso di intervento di manutenzione. Dopo l’intervento, il lavoratore aveva disposto la riattivazione della produzione, per poi reintrodursi inopinatamente all’interno della macchina per integrare l’intervento e senza disattivare nuovamente la produzione, premendo il fungo di emergenza, così da venire attinto al viso da un organo mobile. Per la Corte risulta decisivo che, nel caso di specie, mancasse proprio un sistema automatico di bloccaggio dei macchinari (l’attivazione del fungo richiedeva l’intervento dello stesso operatore).

Secondo la Corte di Cassazione
Il caso, come anticipato, si risolve comunque con una dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto. La Cassazione, dopo avere rilevato che non ricorrono ragioni ostative all’applicazione dell’istituto, stabilisce che il fatto è tenue in considerazione della “peculiarità del caso concreto”: l’azienda non era del tutto priva di un sistema di controllo durante le opere di manutenzione; il dispositivo era stato integrato dopo l’infortunio; il lavoratore era stato risarcito; ed inoltre andava considerato “il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall’altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva”.
La pronuncia è meritevole in quanto, nella sentenza n. 47002/2015, la stessa Cassazione aveva diversamente affermato che “sennonché, nel caso di specie, nel quale il bene protetto dalle norme in contestazione è la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, l’istituto [della tenuità del fatto, n.d.a.] non è neppure astrattamente applicabile”.

Redazione InSic

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