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Infortunio sul lavoro: la guida per il risarcimento

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L’articolo si propone come una breve guida sull’infortunio sul lavoro e risarcimento.

Ecco le modalità di erogazione delle prestazioni economiche corrisposte dall’Inail a seguito di infortunio sul lavoro, con particolare riferimento all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
Nel dettaglio, si analizzano:

  • gli obblighi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a carico del lavoratore e del datore di lavoro;
  • i tempi stabiliti per legge per richiedere l’erogazione delle prestazioni;
  • le modalità di calcolo della retribuzione giornaliera;
  • le aliquote percentuali da utilizzare per il computo di quanto dovuto dall’Inail.

L’indennizzo del danno derivante da infortunio sul lavoro

L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali) è ente pubblico non economico con personalità giuridica che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Rroga, tra l’altro, prestazioni ai lavoratori o ai loro eredi, che hanno subito eventi infortunistici o hanno contratto malattie professionali.
L’Istituto, insieme all’INPS, svolge da sempre la propria funzione nell’ambito del complesso sistema del welfare italiano; provvede a curare l’erogazione dei servizi e degli interventi in tema di assicurazione sociale; questo in un sistema ‘globale e integrato’ dove l’erogazione delle prestazioni assicurative (economiche, sanitarie ed integrative) e previdenziali è coniugata con la nuova mission. Quest’ultima include:
– l’attività di riabilitazione e reinserimento nella vita sociale del lavoratore infortunato,
– lo sviluppo e il sostegno economico ai datori di lavoro per gli interventi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Quali sono le principali prestazioni economiche per l’indennizzo da infortunio?

Le principali prestazioni economiche erogate dall’INAIL sono:

  • l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta che viene corrisposta sino alla cessazione del periodo di inabilità al lavoro, cioè sino a quando dura l’inabilità;
  • la rendita diretta per inabilità permanente per eventi occorsi sino al 24 luglio 2000;
  • l’indennizzo in capitale del danno biologico per eventi occorsi dal 25 luglio 2000 e con postumi accertati dal 6 % al 15 %;
  • la rendita diretta in regime di danno biologico per eventi occorsi dal 25 luglio 2000 e con postumi accertati dal 16 % al 100 %;
  • la riammissione in temporanea o ricaduta di infortunio per la riacutizzazione di situazioni cliniche già trattate con un primo periodo di inabilità temporanea assoluta;
  • l’integrazione della rendita diretta per il periodo di astensione lavorativa successiva alla sua costituzione, quando il lavoratore si sottopone a cure ritenute necessarie ed utili al fine del recupero della capacità lavorativa;
  • la rendita ai superstiti nei casi di eventi mortali;
  • l’assegno una tantum in caso di morte;
  • la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione (cd. Legge Focaccia).

Quali sono le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed integrative corrisposte da INAIL?

L’INAIL eroga non solo prestazioni economiche a favore degli assicurati, ma anche prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed integrative. Ad esempio:

  • l’attività medico-legale svolta negli ambulatori delle sedi territoriali;
  • l’assistenza protesica erogata nei centri Protesi Inail, di eccellenza nazionale, come quello sito a Vigorso di Budrio in provincia di Bologna;
  • il rimborso dei costi sostenuti per dispositivi protesici acquistati direttamente dagli assistiti;
  • gli interventi per il recupero dell’autonomia personale degli invalidi da lavoro;
  • gli interventi economici per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
  • il sostegno economico offerto ai lavoratori e ai datori di lavoro al fine della realizzazione di progetti personalizzati.

Astensione dal lavoro a causa di infortunio e indennizzo

Esaminiamo l’astensione dal lavoro causata da infortunio e il conseguente indennizzo erogato dall’Inail; soffermandoci maggiormente su alcuni punti rilevanti che afferiscono all’iter della trattazione e alla definizione degli infortuni sul lavoro. In particolar modo, l’analisi considera:

  • i criteri delle basi di calcolo della indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  • i tempi di definizione dei casi di infortunio;
  • le attività da porre in essere da parte dei lavoratori nel caso di eventi non denunciati dal datore di lavoro.

Cosa si intende per infortunio sul lavoro?

In primo luogo, è necessario ricordare la definizione di “infortunio sul lavoro” contenuta nell’articolo 2 del T.U. infortuni ( D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che recita testualmente: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluto o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.

Gli elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono:

Causa violenta

Per causa violenta si deve intendere una componente esterna, con azione intensa e concentrata nel tempo, che interviene in maniera diretta sul lavoratore e provoca la lesione. La causa violenta può essere provocata anche da:

  • sostanze tossiche,
  • sforzi muscolari,
  • microrganismi, virus e parassiti
  • condizioni climatiche e microclimatiche avverse che provocano danni al lavoratore.

Occasione di lavoro

L’occasione di lavoro, invece, è l’insieme delle situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e che mette a rischio il lavoratore. Per parlare di infortunio sul lavoro non è sufficiente, tuttavia, che l’evento lesivo sia occorso durante l’orario di lavoro (criterio temporale); bensì è necessario che l’evento lesivo sia in rapporto di causa/effetto tra l’attività lavorativa svolta e l’evento subito dal lavoratore.

Lesione

Per lesione, si intende la conseguenza fisica subita dal lavoratore che procura una astensione dal lavoro. Per ottenere la prestazione economica essa deve superare i tre giorni di prognosi e produrre un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale.

Dopo aver descritto gli elementi cardine dell’infortunio sul lavoro si analizzano gli obblighi a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro nel caso di infortunio accaduto in ambito lavorativo.

Obblighi a carico del lavoratore e del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro?

Cosa deve fare il lavoratore nell’immediatezza dell’evento lesivo?

1. La comunicazione di infortunio al datore di lavoro

In primis, si evidenzia che esistono degli obblighi a carico del lavoratore nei casi di infortunio sanciti dall’ art. 52 del citato T.U. infortuni. Quest’ultimo prevede debba essere lo stesso lavoratore a comunicare immediatamente al proprio datore di lavoro tutti gli infortuni accaduti, anche quelli ritenuti di lieve entità, a supporto dei quali occorre addurre il certificato medico contenente la prognosi derivata dall’evento lesivo.
Infatti, qualora il lavoratore non comunichi al datore di lavoro l’infortunio occorsogli, e quest’ultimo non ne sia venuto altrimenti a conoscenza, con la conseguenza di non aver potuto inviare la denuncia di infortunio all’Inail, al lavoratore non viene corrisposta l’indennità di temporanea assoluta per i giorni antecedenti alla data in cui è stato avvisato il datore di lavoro.

2. Il ricorso alle cure dei sanitari

Il lavoratore, in caso di infortunio anche lieve, deve immediatamente ricorrere alle cure dei sanitari, ossia del medico di fabbrica, del medico curante, o del medico del Pronto Soccorso, sui quali incombe l’obbligo di redigere il certificato medico in modalità telematica mediante i servizi online messi a disposizione dall’Inail. Inoltre, deve, come precedentemente menzionato, tempestivamente informare il datore di lavoro comunicando gli estremi del certificato medico telematico (numero progressivo e data rilascio).
Nei casi in cui, invece, il medico che presta la prima assistenza non provveda a redigere ed a trasmettere telematicamente il certificato all’Inail, il lavoratore deve far pervenire, al più presto, al proprio datore di lavoro una copia del certificato stesso in modo da adempiere alle disposizioni di legge.

3. La trasmissione al SINP

Se il certificato medico contiene una prognosi che va da uno a tre giorni, con esclusione di quello dell’evento, il datore di lavoro deve trasmettere la comunicazione di infortunio ai fini statistici ed informativi prevista dal SINP (Sistema Informativo Nazionale di Prevenzione) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche entro il termine di due giorni dalla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico.
Se il certificato medico contiene, invece, una prognosi superiore a tre giorni, il datore di lavoro deve trasmettere on line la denuncia di infortunio obbligatoriamente entro i due giorni successivi alla data in cui ha ricevuto i riferimenti del certificato medico.

Sono, infatti, previste sanzioni pecuniarie per la tardata o omessa denuncia da parte del datore di lavoro sia nei casi dell’obbligo relativo alla trasmissione della comunicazione di infortunio (prognosi da uno a tre giorni), sia nei casi della trasmissione della denuncia di infortunio (prognosi superiori a tre giorni con esclusione di quello dell’evento).

Infortunio sul lavoro e indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

A seguito dell’infortunio sul lavoro la più importante prestazione erogata dall’Inail è l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
L’indennità decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento; per i lavoratori del settore marittimo dal giorno successivo alla data dello sbarco per infortunio. Si garantisce, in tal modo, un indennizzo integrativo al lavoratore assente dal lavoro per infortunio.

Il calcolo dell’indennità

La base di calcolo della indennità si fonda sostanzialmente sulla determinazione della retribuzione giornaliera da prendere come riferimento del calcolo. La retribuzione giornaliera si elabora, per la generalità dei lavoratori, partendo dalla retribuzione percepita dal lavoratore infortunato nei quindici giorni precedenti l’evento.
Per la categoria dei lavoratori del settore marittimo si prende a base la retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti lo sbarco per infortunio. Per altre categorie di lavoratori (ad esempio autonomi agricoli, artigiani e lavoratori della pesca costiera) l’importo viene individuato in base a retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale.
Per i lavoratori assunti a tempo pieno, è previsto un “principio di salvaguardia” ai sensi del quale la retribuzione alla base del calcolo non può essere inferiore al minimale di legge stabilito per decreto.

Chi è tenuto al pagamento dell’indennità per infortunio?

Il datore di lavoro, inoltre, dal momento in cui scatta l’astensione al lavoro è tenuto a pagare il giorno dell’infortunio per intero; nonché i tre giorni successivi all’evento al 60% della retribuzione giornaliera fatti salvi eventuali migliori condizioni stabilite dai contratti collettivi o individuali.
L’Inail subentra, pertanto, con la prestazione economica dal quarto giorno successivo all’evento nella misura del 60% della retribuzione giornaliera come sopra indicata e sino al novantesimo giorno. Per il periodo successivo al novantesimo giorno la quota a carico dell’Inail passa al 75% sino al termine della astensione dal lavoro. L’integrazione di quanto dovuto al lavoratore, viene erogato dal datore di lavoro con le condizioni stabilite dai contratti collettivi e individuali lavoro.
Ai lavoratori del settore marittimo la percentuale del 75% della retribuzione giornaliera a carico dell’Inail viene erogata sin dal giorno successivo allo sbarco per infortunio.

Quanto dura l’indennità per infortunio?

L’indennità dura per tutto il periodo di astensione dal lavoro per infortunio e viene erogata anche per i giorni festivi. Inoltre, l’Inail eroga, di norma, acconti ogni 20 giorni qualora l’astensione superi tale periodo e ha l’obbligo di liquidare il saldo delle indennità a favore del lavoratore entro trenta giorni dalla data di ricezione del certificato medico definitivo.
L’indennità è soggetta alle ritenute di legge ed i lavoratori hanno la possibilità di scaricare e stampare la CU (certificazione unica) tramite uno specifico servizio messo a disposizione sul portale dell’Inail per consentire la corretta compilazione della denuncia annuale dei redditi. L’indennità giornaliera può essere ridotta di un terzo per il periodo di ricovero ospedaliero degli assicurati senza carichi familiari.

Come avviene il pagamento della prestazione per infortunio?

Il pagamento della prestazione può avvenire con diverse modalità a scelta del lavoratore. La prestazione può essere liquidata con:

  • accredito su conto corrente o libretto nominativo postale o bancario
  • accredito su carta prepagata
  • accredito su conto corrente estero (area Sepa)
  • vaglia postale per importi non superiori a 1.000,00 Euro 
  • pagamento localizzato presso sportello bancario o postale per coloro che non hanno indicato una delle modalità sopra evidenziate.

Infortunio sul lavoro non dichiarato: come procedere

Come procedere in caso di infortunio sul lavoro non dichiarato subito dal lavoratore?

E cosa può fare il lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso, o inviato con ritardo, la obbligatoria denuncia di infortunio.

Il lavoratore non comunica l’infortunio: ha diritto all’indennità?

Qualora il lavoratore non comunichi al datore di lavoro l’infortunio occorso, al lavoratore non viene corrisposta l’indennità di temporanea assoluta per i giorni antecedenti alla data in cui è stato avvisato il datore di lavoro.
Sono inoltre previste sanzioni pecuniarie a carico del datore di lavoro, per la tardata o omessa denuncia:

  • nei casi dell’obbligo relativo alla trasmissione della comunicazione di infortunio (prognosi da uno a tre giorni),
  • nei casi della trasmissione della denuncia di infortunio (prognosi superiori a tre giorni con esclusione di quello dell’evento).

Il Datore di lavoro non denuncia l’infortunio nei termini: cosa fare?

Qualora il datore di lavoro non provveda alla trasmissione della denuncia di infortunio nei termini previsti, il lavoratore può rivolgersi direttamente alla sede Inail competente per territorio; consegna o fa recapitare la documentazione medica in suo possesso, al fine di procedere alla protocollazione ed alla trattazione della pratica.

Il lavoratore può usufruire, inoltre, dei servizi di assistenza e consulenza resi dagli Istituti di Patronato diffusi sul territorio nazionale.

E’ possibile anche in alcune località di maggior importanza all’estero, che agiscono in nome e per conto del lavoratore per tutti gli eventuali adempimenti e tutele da porre in essere per la trattazione del caso di infortunio.

Per saperne di più sul risarcimento a seguito di infortunio

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