L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e l’allegato A, lettera B) individua, al punto 1, i soggetti formatori tra i quali ricomprende “gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni dì professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra”.
Secondo la Commissione Interpelli, per “associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali”, l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 intende riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall’ordine o collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale – sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all’art. 98 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, che detta i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione
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