I quesiti dell’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere
In particolare l’interpellante chiedeva:
1. se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile – così come definito all’articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 – possano essere presenti più imprese affidatane;
2. se l’impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell ‘articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l’opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l’intera opera, o l’intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. quali modalità il committente debba adottare per valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatane;
4. con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.
La Commissione Interpelli risponde
Per quanto riguarda la prima domanda, la Commissione ritiene che all’interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria diversa.
Con riferimento al secondo quesito, la Commissione, richiamando l’articolo 89, conferma che l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l’intera opera o parte dì essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, pertanto, se l’impresa affidataria non partecipa alle lavorazioni, ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.
In merito al terzo quesito sulla valutazione della idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione ritiene che l’art. 90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’onere per il Committente di verificare l’idoneità in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ Allegato XVII, pertanto ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la “idoneità tecnico-professionale” – così come definita all’articolo 89, comma 1, lettera 1), del D.Lgs. n. 81/2008 – è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare.
Per quanto riguarda, infine l’ultimo quesito, relativo alle modalità ed assiduità con le quali il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrebbe verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la Commissione ribadisce che il legislatore ha effettivamente affidato all’impresa affidataria il compito di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori: sono compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori (si richiama in tal senso il Parere del 22/07/2010 dell’AVCP). Le modalità e l’assiduità della verifica devono essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.
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