Ministero del Lavoro

Interpelli: sei nuovi quesiti per il Ministero del Lavoro

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Il Ministero del Lavoro ha resa nota la pubblicazione di sei nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro: molti i temi, dall’amianto agli agenti chimici, la sorveglianza sanitaria, obblighi formativi, riposi per i lavoratori, e applicazione del D.Lgs. n.81/2008 agli studi infermieristici.
Ne riportiamo un estratto della pronuncia della Commissione Interpelli. Prossimamente realizzeremo un’analisi dei singoli interpelli.

Interpello del 12/05/2016 – n. 10 / 2016
Istanza: Gestione dell’amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994.
Destinatario: Confindustria
La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).
“La Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

Interpello del 12/05/2016 – n. 9 / 2016
Istanza: Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati.
Destinatario: Utilitalia
Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

Interpello del 12/05/2016 – n. 8 / 2016
Istanza: Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore.
Destinatario: Fondazione Rubes Triva
In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

Interpello del 12/05/2016 – n. 7 / 2016
Istanza: Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.
Destinatario: Federcoordinatori
In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, co 3-ter, del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Interpello del 12/05/2016 – n. 6 / 2016
Istanza: Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.
Destinatario: ORSA
“La Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004.”…” ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro”.

Interpello del 12/05/2016 – n. 5 / 2016
Istanza: Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.
Destinatario: IPASVI
Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola (D.Lgs. 81/2008), qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.
Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.

L’elenco completo degli interpelli del 2016 (in materia di sicurezza e di lavoro, è scaricabile alla seguente pagina.
in allegato i PDF dei sei ultimi interpelli di sicurezza sul Lavoro.
Su InSic.it trovate anche gli i 16 interpelli del 2015.

Redazione InSic

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