Ministero del Lavoro

Interpello n.18/2013: scuole e obbligo formativo di docenti-RSPP

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Con Interpello n.18/2013 del 20/12/2013 – disponibile IN ALLEGATO il ministero del lavoro risponde ad un interpello sull’obbligo di formazione, ai sensi dell’art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP.
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione interpelli sul seguente quesito: è corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all’aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del TUS?

Interpello n.18/2013: obbligo formativo di lavoratori-rspp

Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 la Commissione ritiene che:

  • per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che l’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”.

Formazione di RSPP e ASPP:quali differenze rispetto ai corsi di formazione in sicurezza per lavoratori e preposti

Spiega ulteriormente la Commissione Interpelli che

  • la formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
  • fra compiti del RSPP, declinati nell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, vi è quello di provvedere “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della .specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale”.

Interpello n.18/2013: docenti RSPP e formazione

Pertanto, secondo la Commissione, riguardo al caso prospettato nell’interpello n.18/2020,

  • il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”. Ciò vale solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.
  • La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

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Redazione InSic

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