La Commissione Interpelli viene chiamata a verificare l’eventuale conflitto fra le previsioni dell’art. 148 (lavori speciali) e dell’art.111 (obbligo del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota) del D.Lgs. n.81/2008, non rintracciando alcun contrasto ma solo la specialità della previsione dell’art.148 rispetto alla previsione generale dell’art. 111 del Testo Unico di Sicurezza.
Il Quesito
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza formula il seguente quesito in merito all’obbligo di apprestare misure di protezione collettiva o individuale per i lavori in quota: “Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?” e afferma: “Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.Secondo la Commissione interpelli
La Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del D.Lgs. n.81/2008: l’art. 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma è dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del TUS che disciplina i lavori in quota, e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.
Quadro normativo di riferimento
Nell’Interpello si passano in rassegna le previsioni del TUS sulle misure di protezione:• l’art.15 prevede “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale”;
• l’art. 75 stabilisce che “I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”;
• l’articolo 111 al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle ” misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
• l’articolo 148 “lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”.
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