La delega di funzioni è applicabile al settore pubblico? Quali sono i requisiti affinché possa ritenersi valida? Quali sono le differenze tra delega di funzioni e atto di individuazione del datore pubblico?
L’articolo di Clemente La Porta (Dottore di ricerca di Diritto della Sicurezza del Lavoro) su Ambiente & Sicurezza sul Lavoro n. 5/2019 chiarisce una serie di dubbi interpretativi e offre una analisi completa delle caratteristiche e delle funzioni di questo importante istituto.
Strettamente connessa ai poteri esercitati dal datore di lavoro è la delega di funzioni, rispetto alla quale si è posto il problema se e con quali limiti tale istituto sia concretamente adattabile alla Pubblica Amministrazione.
La delega di funzioni non trasferisce al delegato la titolarità dell’intera posizione di garanzia del datore di lavoro, ma soltanto l’esercizio di singoli obblighi di prevenzione e dei poteri ad essi collegati . A conferma di tale interpretazione, la Cassazione ha affermato che il riconoscimento della qualifica «di datore di lavoro è stabilita dalla legge e, pertanto, non è derogabile convenzionalmente» .
Inoltre, la delega di funzioni non dev’essere confusa con la cd. “delega esecutiva”, la quale è priva di effetti traslativi di poteri (e responsabilità) in materia di sicurezza del lavoro, in quanto si verifica nelle ipotesi in cui il datore adempie ai propri doveri avvalendosi della collaborazione di un soggetto, privo di poteri decisionali .
Nell’articolo si spiega la differenza tra delega di funzioni e atto di individuazione del datore pubblico e i criteri di ammissibilità della delega nel settore pubblico: non condivisibile spiega La Porta, la tesi della dottrina che ritiene che l’istituto della delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 non sia applicabile al settore pubblico, perché la legge avrebbe già disciplinato il potere di delega nel pubblico impiego all’art. 17, comma 1bis, d.l.gs. n. 165/2001, che ricomprende la possibilità di una delega per specifiche e compravate ragioni di servizio e per un tempo determinato, e quindi con caratteristiche tali da non ammettere la delega di funzioni come disciplinata dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’autore precisa inoltre, che non tutti i requisiti per l’applicabilità dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 possono automaticamente adattarsi alla Pubblica Amministrazione: il meccanismo dell’imputazione di responsabilità attraverso il trasferimento delle funzioni mediante delega è incentrato sull’attribuzione di compiti, doveri e poteri direttamente collegati alla pura discrezionalità del datore di lavoro, al potere-dovere di organizzare il luogo di lavoro e di gestire le risorse finanziarie. Tale meccanismo non sempre può essere automaticamente rintracciato nella funzione amministrativa, con particolare riferimento alla gerarchia, ai vincoli di bilancio, all’organizzazione, sempre disciplinati su diversi gradi delle fonti.
Riferimenti bibliografici:
La delega di funzioni nel settore pubblico: Requisiti e ammissibilità
Clemente La Porta (Dottore di ricerca di Diritto della Sicurezza del Lavoro)
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro n.5/2019
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