La riunione periodica in azienda, come previsto dall’art. 35 del Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), è l’occasione in cui possono essere individuati codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali, nonché gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva.
Nell'articolo
Cosa è la riunione periodica prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/08?
La riunione periodica è un momento cruciale per l’organizzazione e la gestione della sicurezza aziendale, durante il quale si fa il punto sulle caratteristiche dell’azienda, sui rischi presenti in essa e soprattutto sugli interventi necessari ad eliminarli o ridurli al minimo.
Le indicazioni sui contenuti e la partecipazione alla riunione periodica sono indicati all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, viene indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Chi partecipa alla riunione periodica di sicurezza?
In base all’art. 35, comma 1, del decreto citato, alla riunione periodica sono tenuti a partecipare:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
La riunione periodica è obbligatoria?
La convocazione della riunione periodica è un obbligo del datore di lavoro nelle unità produttive con più di 15 lavoratori come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera v) del D.Lgs. 81/08.
Riunione periodica sicurezza: ogni quanto
Datore di lavoro e/o RSPP indicono la riunione periodica nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, almeno una volta all’anno. Ma alcune prassi aziendali prevedono diversi incontri durante l’anno che anticipano la riunione periodica.
La riunione periodica è prevista solo una volta l’anno?
La riunione periodica ha luogo, come indicato dal comma 4 dell’art. 35 (D.Lgs. 81/08) anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Riunione periodica sicurezza in aziende con meno di 15 dipendenti
Nelle ipotesi di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e introduzione di nuove tecnologie, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) chiedere la convocazione di un’apposita riunione periodica.
I contenuti della riunione periodica
Nel corso della riunione periodica, ai sensi dell’art. 35 comma 2 (D.Lgs. 81/08), il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Il Verbale della riunione periodica obbligatoria
Durante la riunione periodica deve obbligatoriamente essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Cosa potrebbe contenere il Verbale della riunione periodica? Quali punti potrebbero essere “all’ordine del giorno”?
- la corretta compilazione dei vari Registri manutentivi presenti in azienda, quali:
- il Registro verifiche e controlli antincendio
- il Registro dei controlli periodici impianti elettrici (redatto ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 81/08)
- il Registro di manutenzione periodica delle cabine di trasformazione MT/BT
- il Registro di controllo macchine e attrezzature (Art. 71 c. 4 lett. b del D.Lgs. 81/2008)
- eventuali Registri di controllo.
- lo scadenziario di tutti gli adempimenti che dovranno essere attuati in azienda;
- la potenziale rimodulazione o riorganizzazione delle Squadre di Emergenza, antincendio e di Primo Soccorso;
- verifica sul puntuale rispetto degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i).
Sanzioni per i soggetti tenuti alla riunione periodica
La violazione dell’obbligo di indizione comporta delle sanzioni per le diverse figure coinvolte:
- sanzioni penali per il datore di lavoro e il dirigente (ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro [Art. 55, co. 5, lett. E)] violazione dell’art. 35, co. 4 (obbligo indizione riunione periodica):
- Sanzioni Amministrative per il datore di lavoro e il dirigente di tipo pecuniario da 2.457,02 a 8.108,14 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)] per la violazione dell’art. 35 comma 2 (contenuti della riunione)
- sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] per la violazione dell’art. 35 comma 5 – mancata redazione del verbale.
Figure coinvolte e relativi ruoli nella riunione
Il datore di lavoro
Il riferimento all’obbligo del datore di lavoro, di convocare la riunione periodica è contenuta nell’art. 18, comma 1 let v) del D.Lgs. 81/2008 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori.
Il Datore di lavoro anche attraverso un suo delegato potrà invece avere immediata e diretta percezione dello stato di salute e del reale processo evolutivo della propria organizzazione lavorativa in materia di salute e sicurezza, potendo in questo modo pesare la bontà ed efficacia delle azioni intraprese, individuando eventuali carenze e necessità di interventi migliorativi.
Per il datore di lavoro la riunione periodica potrebbe rappresentare una reale occasione per dimostrare, da un lato, di non ricadere nella culpa in vigilando, in quanto non potrà essere accusato di mancata sorveglianza in relazione ai propri doveri che ha delegato a terzi, dall’altro di aver pesato realmente “sul campo” la competenza, preparazione e affidabilità dei propri collaboratori che partecipano all’organizzazione del sistema salute e sicurezza aziendale (culpa in eligendo).
Il RSPP
All’art. 33 comma 1 lettera e) viene riportato l’obbligo del Responsabile e dell’Addetto del Servizio Prevenzione e protezione di partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica. Il Servizio prevenzione e protezione è il tramite con cui il datore di lavoro può convocare la riunione periodica.
Il RSPP potrà dare concreta prova della sua principale funzione, che è quella di coordinamento delle varie figure e professionalità operanti nel campo della salute e sicurezza aziendale; potrà pertanto, anche in tale occasione, fornire prova del suo operato ed al contempo avere riscontro dell’effettivo stato di avanzamento dei compiti affidati ai componenti del servizio prevenzione e protezione.
Il RLS
Ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera l) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza partecipa alla riunione periodica.
Il RLS potrà compiutamente esercitare le proprie funzioni, verrà di fatto consultato come previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, e potrà promuovere − qualora lo ritenga opportuno − l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee a tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori, richiedendo la verbalizzazione di eventuali osservazioni e/o proposte.
Il Medico competente
L’obbligo di partecipazione alla riunione periodica per il medico competente è sancito all’art. 25 lett. I) laddove si richiede al medico di comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
Il medico competente può dimostrare (attraverso la verbalizzazione e la sottoscrizione dell’incontro) l’adempimento dei suoi doveri che non si limitano soltanto alle visite mediche obbligatori dei lavoratori, ma sono quelli più ampi di consulenza in materia sanitaria (Cass. Pen., sez. IV, 6.02.2001, n. 5037), nonché di collaboratore − congiuntamente al responsabile del servizio prevenzione e protezione − del datore di lavoro alla valutazione dei rischi.
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Autori: D’Apote Michele, Oleotti Alberto
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