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Lavoratori delle piattaforme digitali: in Gazzetta la Direttiva UE per migliorare le condizioni di lavoro

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In Gazzetta europea la DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali.
Due anni di tempo per la ricezione interna nella legislazione nazionale.

  • In che modo l’UE intende proteggere questi lavoratori europei e come questa direttiva riguarderà anche la salute e sicurezza di riders, autisti e lavoratori delle piattaforme digitali.

La Direttiva europea per i lavoratori su piattaforma
Dir. 2024/2831

La Direttiva 2024/2831 si compone di 32 articoli, distinta in diversi capi:

  • CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI: in particolare si veda l’art.2 con le definizioni di lavoro e lavoratore su piattaforma
  • CAPO IISITUAZIONE OCCUPAZIONALE: all’art.4 l’invito agli stati di verificare la situazione occupazionale di questi lavoratori e la presunzione legale all’art.5
  • CAPO IIIGESTIONE ALGORITMICA: in particolare l’art.7 indica le limitazioni del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
  • CAPO IVTRASPARENZA DEL LAVORO MEDIANTE PIATTAFORME DIGITALI: si veda in particolare la Dichiarazione del lavoro, obbligo dei gestori delle delle piattaforme digitali (art.16);
  • CAPO VMEZZI DI RICORSO E APPLICAZIONE: in particolare l’Articolo 23 “Protezione dal licenziamento” del lavoratore;
  • CAPO VIDISPOSIZIONI FINALI: qui trovano spazio la Promozione della contrattazione collettiva nel lavoro (art.25)

Obiettivi della Direttiva europea sui lavoratori su piattaforma e riders 2024

La Direttiva ha due obiettivi dichiarati (art.1): migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali:

  • introducendo misure volte a facilitare la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
  • promuovendo la trasparenza, l’equità, la supervisione umana, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali; e
  • migliorando la trasparenza del lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.

Per questo, la Direttiva stabilisce diritti minimi che si applicano a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione che hanno, o che sulla base di una valutazione dei fatti si ritiene abbiano, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Per quanto riguarda la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali, la Direttiva prevede misure in materia di gestione algoritmica applicabili alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nell’Unione, comprese quelle che non hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro.

Si applica alle piattaforme di lavoro digitali che organizzano il lavoro mediante piattaforme digitali svolto nell’Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o dal diritto altrimenti applicabile.

Cosa si intende per lavoro e lavoratore su piattaforma o digitale?

Il lavoro mediante piattaforme digitali è una forma di occupazione in cui organizzazioni o persone utilizzano una piattaforma online per accedere ad altre organizzazioni o persone al fine di risolvere problemi specifici o fornire servizi specifici dietro pagamento. Nell’UE oltre 28 milioni di persone lavorano mediante una (o più) di tali piattaforme di lavoro digitali. Nel 2025 si prevede che questa cifra raggiungerà i 43 milioni.

Per capire bene come viene regolato il lavoro su piattaforma ai sensi della nuova disciplina UE, occorre chiarire bene cosa si intende per piattaforma, per lavoratore e intermediario, concetti ben chiariti all’art.2 della Direttiva:


«lavoro mediante piattaforme digitali»: il lavoro organizzato tramite una piattaforma di lavoro digitale e svolto nell’Unione da un individuo sulla base di un rapporto contrattuale tra la piattaforma di lavoro digitale o un intermediario e l’individuo, indipendentemente dal fatto che esista un rapporto contrattuale tra l’individuo o un intermediario e il destinatario del servizio;
Definizione di Lavoro mediante piattaforme digitali – Direttiva 2024/2831

Per «lavoratore delle piattaforme digitali» si intende qualsiasi persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali e che ha, o si ritiene che abbia, un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;


«piattaforma di lavoro digitale»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti:
i)è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione mobile;
ii)è fornito su richiesta di un destinatario del servizio;
iii)comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l’organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo;
iv)comporta l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
Definizione di “Piattaforma di lavoro digitale” – Direttiva 2024/2831

«intermediario»: una persona fisica o giuridica che, al fine di rendere disponibile il lavoro mediante piattaforme digitali a una piattaforma di lavoro digitale o per mezzo di quest’ultima:i)instaura un rapporto contrattuale con tale piattaforma di lavoro digitale e un rapporto contrattuale con la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali; oppureii)rientra in una catena di subappalto tra tale piattaforma di lavoro digitale e la persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali;
Definizione di “Intermediario” – Direttiva 2024/2831

Lavoratori su piattaforma: autonomi o dipendenti?

L’UE rileva che la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali dell’UE, compresi i tassisti, i lavoratori domestici e gli addetti alle consegne di cibo, sono formalmente lavoratori autonomi. Tuttavia, alcuni di loro devono rispettare molte delle stesse norme e restrizioni applicate a un lavoratore subordinato.

Lavoro su piattaforma digitale: quando è dipendente e quando no? La presunzione legale

Di particolare rilevanza è l’art.5 della Direttiva che prevede la cd. “Presunzione legale” del rapporto di lavoro su piattaforma, ovvero: si presume che il rapporto contrattuale tra una piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante tale piattaforma costituisca un rapporto di lavoro qualora si riscontrino fatti che indicano direzione e controllo, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Se la piattaforma di lavoro digitale intende confutare la presunzione legale, spetta a tale piattaforma dimostrare che il rapporto contrattuale in questione non è un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il compromesso raggiunto dall’UE prevede dunque che:

  • gli Stati membri stabiliranno una presunzione legale del rapporto di lavoro nei rispettivi ordinamenti giuridici, da attivare quando si ravvisano fatti che indicano il potere di controllo e direzione, fatti trattati conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi
  • le persone che lavorano mediante piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare tale presunzione legale e asserire che tali persone sono state erroneamente classificate
  • spetterà alla piattaforma digitale dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro

Inoltre, gli Stati membri forniranno orientamenti alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali al momento dell’attuazione delle nuove misure.

Sicurezza e salute dei lavoratori su piattaforma: cosa prevede la Direttiva europea sui riders?

All’Articolo 12 la Direttiva si occupa degli aspetti di salute e sicurezza dei lavoratori su piattaforma richiedendo alla Piattaforme i seguenti adempimenti

  • valutare i rischi dei sistemi di monitoraggio automatizzati o dei sistemi decisionali automatizzati per la loro sicurezza e la loro salute, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi di infortuni sul lavoro e i possibili rischi psicosociali ed ergonomici;
  • valutare se le garanzie di tali sistemi sono adeguate ai rischi individuati in considerazione delle caratteristiche specifiche dell’ambiente di lavoro;
  • introdurre adeguate misure di prevenzione e protezione.

In relazione agli obblighi, le piattaforme di lavoro digitali dovranno garantire l’informazione e la consultazione effettive e la partecipazione dei lavoratori delle piattaforme digitali e/o dei loro rappresentanti conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 89/391/CEE.

Inoltre, le piattaforme di lavoro digitali non dovranno utilizzare i sistemi di monitoraggio automatizzati o i sistemi decisionali automatizzati in alcun modo che metta indebitamente sotto pressione i lavoratori delle piattaforme digitali o ne metta altrimenti a rischio la sicurezza e la salute fisica e mentale o altri sistemi automatizzati che prendono o sostengono decisioni che incidono in qualche modo sui lavoratori delle piattaforme digitali.

Al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche per quanto riguarda violenza e molestie, gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali adottino misure preventive, compresi canali di segnalazione efficaci.

Informazioni ai lavoratori

L’articolo 14 prende in considerazione il caso in cui non vi siano rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali: gli Stati membri provvedono affinché le piattaforme di lavoro digitali informino direttamente i lavoratori delle piattaforme digitali interessati in merito alle decisioni che possono comportare l’introduzione di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati o modifiche sostanziali al loro utilizzo. Le informazioni vanno fornite mediante un documento scritto, che può essere in forma elettronica, e sono fornite in forma trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

Algoritmi sul lavoro digitale: le nuove regole di informazione

Quanto al nodo dell’uso dell’algoritmo nella gestione delle risorse, i lavoratori dovranno essere debitamente informati in merito, in particolare sull’uso di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati per quanto riguarda la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro proventi.

La direttiva regola al Capo III questa specifica parte: sono vietati l’uso di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati per il trattamento di determinati tipi di dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, ad esempio i dati biometrici o i dati relativi al loro stato emotivo o psicologico.

La Direttiva mira a garantire la sorveglianza e le valutazioni umane sulle decisioni automatizzate attraverso la spiegazione ed il riesame delle scelte.

Per comprendere correttamente la normativa UE sulle piattaforme digitali consultare la Pagina dedicata sul sito del Consiglio europeo

Riders e norme nazionali: il commento della ministra Calderone

Giudizio positivo sulla proposta di direttiva arriva dalla ministra Calderone che in una nota sottolinea un vantaggio della Direttiva:

“In particolare, il testo approvato ci lascia la libertà, a livello nazionale, di declinare i princìpi della direttiva nel nostro sistema, mantenendo le tutele per i lavoratori indipendentemente dal loro status, senza penalizzare le imprese. Un buon punto d’equilibrio e una soluzione europea condivisa in risposta alle sfide di un mondo in evoluzione”.

Rider e lavoratori digitali su piattaforma: la normativa italiana

In Italia il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” ha esteso le tutele del lavoro (assicurazione infortuni/malattie e salute/sicurezza sul lavoro) ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa su piattaforma (anche) digitale imponendo ai datori di lavoro di queste imprese il rispetto delle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza e degli adempimenti assicurativi INAIL.

Per farlo, il Decreto modificò il Jobs act nell’art.2 del D.Lgs. n.81/2015 estendendo la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (così come regolato nel Decreto) anche “qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

Dopo il Capo V del Jobs Act venne poi aggiunto un Capo ulteriore, “Capo V-bis – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” e tre successivi articoli: art.47 bis, ter e quater.

Redazione InSic

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