L’Ispettorato nazionale del Lavoro con nota della DC Risorse prot. 10962 del 5 luglio 2021 torna a chiarire alcuni aspetti della attuale normativa in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale rispetto ai lavoratori fragili e nei casi in cui questi optino per il ritorno in azienda.
Nell'articolo
Sorveglianza sanitaria per lavoratori fragili: normativa di riferimento
L’Ispettorato nazionale del lavoro ricostruisce le novità in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili:
- l’art. 83 del D.L. 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha previsto la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
- La legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 ha fissato la proroga al 31 luglio 2021 per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori.
Indicazioni INL su sorveglianza sanitaria e rientro in ufficio dei lavoratori fragili
Secondo INL, vista la perduranza del lavoro agile in azienda:
- restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza e dalle precedenti direttive INL (si veda la nota INL prot. 14972 del 29.09.2020) in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.
- Per quei dipendenti ‘fragili’ che vogliano prestare la propria attività lavorativa in ufficio, il dirigente dovrà acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) per valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali:
- l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro
- la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.
In cosa consiste la Sorveglianza sanitaria eccezionale?
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da
- immunodeficienze da malattie croniche,
- da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso
- o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età,
ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.
Maggiori informazioni sulla pagina INAIL dedicata alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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