Lavoratori occasionali e obbligo di comunicazione preventiva: le FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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Continuano dall’Ispettorato nazionale del lavoro i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori occasionali, come modificato di recente dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021). Due circolari hanno raccolto diverse FAQ sull’argomento:

Le FAQ sono state condivise dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 1828 del 28 febbraio 2022.

DL Fiscale: obbligo di comunicazione preventiva: nuovo testo

Il nuovo art. 14 del Testo Unico di Sicurezza, come modificato dal DL fiscale (art.13) prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

Lavoratori occasionali e obbligo comunicazione preventiva

In base all’art. 14, l’avvio dell’attività dei lavoratori occasionali è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica (con le  modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

Sanzioni per mancata comunicazione art.13 D.Lgs. n.81/08

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida (art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni.

Comunicazione preventiva: le FAQ dell’Ispettorato nazionale

Sono diversi gli argomenti trattati nelle FAQ. Vediamone alcune in forma semplificata rimandando alle due Note per la consultazione completa

Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: per quali prestazioni vale?

Attività di volontariato

Tale  obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro  prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in  ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale.

Guide turistiche, traduttori, interpreti e docenti di lingua

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Per traduttori e interpreti vale quanto previsto con nota ML e INL del 27 gennaio u.s. (FAQ n. 5).

S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche

La società per azioni con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili ad una P.A. per la sola circostanza che l’ente pubblico ne possegga, in tutto o in parte, le azioni e pertanto si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine

Si, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all’estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

Produttori assicurativi

Si, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell’atleta, dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l’assunzione di un obbligo “di permettere”, che in quanto tale non comporta l’obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Lavoratori autonomi occasionali oeprativi nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi, in particolare, tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore.

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center, non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione ai sensi del citato art. 14 e della nota MLPS/INL n. 29 dell’11/01/2022.

Obbligo di comunicazione preventiva: per quali settori vale?

Nella Nota n. 109 del 27 gennaio 2022 si fa riferimento ad enti e settori interessati o meno all’obbligo di comunicazione preventiva.

Lavoratori occasionali che prestino attività intellettuale

In ragione della ratio della norma volta a “…contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia
contrattuale” e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

Gli Enti del Terzo settore

No, in quanto, come chiarito con la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. n.
29 dell’11.01.2022 “…. il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.

Le aziende di vendita diretta a domicilio

Si, in quanto l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali
inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

La pubblica amministrazione e/o gli enti pubblici non economici

Si, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con
conseguente esclusione della pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici.

Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la
comunicazione: la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

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Redazione InSic

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