Lavoratori sportivi e minori: nel nuovo Regolamento anche la tutela di salute e sicurezza

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In Gazzetta il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo ed entra formalmente in vigore dal 2 aprile 2021 (seppur con decorrenza del Titolo V che contiene le tutele giuslavoristiche, a partire dal 1° luglio 2022).

Fra gli obiettivi del Decreto (art.3) – oltre alla regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, la formazione degli atleti e degli operatori, la promozione del lavoro sportivo anche di volontariato- anche la assicurazione dello svolgimento della pratica dello sport in “ambiente sicuro e sano” (lett. c dell’art.3) e la protezione della salute e sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori (let. g dell’art.3).

Passiamo in rassegna gli aspetti saluienti in materia di salute e sicurezza regolamentati dal Decreto e le definizioni rilevanti per la disciplina oltre all’articolazione completa del Decreto.

Lavoro sportivo: come applicare le norme di salute e sicurezza sul lavoro

In base all’art.4 le disposizioni del decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Quindi le Regioni possono esercitare le proprie competenze in materia ai sensi dell‘art. 117 della Costituzione nei limiti della Legge n.86/2019 e del D.Lgs. n.36/2021.

Lavoratore sportivo: nozione e definizione (art.25)

Il D.Lgs. n.36/2021 fornisce una definizione minima di “lavoratore sportivo” (art.25): “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali” regolamentate all’articolo 29.

Quanto alla tipologia contrattuale: l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative o di prestazioni occasonali. Al di fuori delle previsioni del decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Sicurezza dei lavoratori sportivi (art.33)

Un riferimento esplicito alla sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori è all’art. 33 che, al di fuori delle previsioni specifiche contenute nel D.Lgs. n.36/2021, rimanda alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.

Sull’argomento, il decreto indica che:

  • l ‘idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo va certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali
  • la sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente (articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Infortuni e previdenza (art.34)

In mancanza di disposizioni speciali di legge l’art. 34 del Decreto stabilisce che ai lavoratori sportivi si applica la disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

  • ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
  • La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell’indennità economica di malattia e per il finanziamento dell’indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall’articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.

Tutela dei Minori che praticano attività sportiva: verso un decreto specifico in materia di salute e sicurezza (art.33)

Per i minori (per il loro tesseramento si veda l’art. 16) che praticano attività sportiva, il Decreto all’art. 33 stabilisce che:

  • restano salve le disposizioni della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull’impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, ma viene previsto anche un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o di altra autorità, a 12 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.36/2021 verranno introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l’altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell’integrità fisica e morale dei giovani sportivi
  • si applica il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, che attua in Italia la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

D.Lgs. 36/2021: articolazione del Decreto, contenuti e campo di applicazione

Il D.Lgs. n.36/2021 ha una applicazione differenziata nel tempo: gli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022: si tratta di tutti gli articoli del Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO, eccezion fatta per l’art. 31 in materia di abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica.
Contiene all’art. 52 una serie di abrogazioni ad atti precedenti relativi all’attività sportiva a partire o dall’entrata in vigore del Decreto o a partire dal 1° luglio 2022.

Il Decreto contiene sette diversi titoli che indicano la disciplina generale per i lavoratori sportivi sia dilettanti che professionisti (esclusi, come visto, gli amatoriali), definisce la nozione di lavoro sportivo, rimandando alle specifiche discipline previdenziali, assicurative, pensionistiche e tributarie (nonché di salute e sicurezza al TUS) dettaglia gli obblighi per le persone fisiche, disciplina le attività con impiego di animali (ai fini della loro salute e tutela), l’accesso alle persone con disabilità e i gruppi sportivi dei corpi militari e civili dello Stato.

  • Titolo I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI
  • Titolo II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI (regolamentazione delle Associazioni e società sportive dilettantistiche e Societa’ sportive professionistiche
  • Titolo III – PERSONE FISICHE (regole per Atleti, Tecnici, dirigenti, direttori di gara
  • Titolo IV – DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L’IMPIEGO DI ANIMALI (in particolare anche gli sport equestri)
  • Titolo V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO (definizione di Lavoro sportivo, Disposizioni a sostegno delle donne nello sport e disposizioni in materia di laureati in scienze motorie
  • Titolo VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL’ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO
  • Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI.

Redazione InSic

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