Lavoratrici gravidanza

Lavoratrici in gravidanza: chiarimenti su trasporto e sollevamento pesi

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Con Nota prot n. 553 del 2 aprile 2021, l’Ispettorato nazionale rende noti alcuni chiarimenti sull’adibizione delle lavoratrici in gravidanza. Sono stati condivisi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la loro adozione è funzionale ad uniformare l’attività ispettiva in materia.

I chiarimenti riguardano

  • adibizione della lavoratrice al trasporto o sollevamento pesi;
  • termine finale da indicare nel provvedimento di interdizione post partum nelle ipotesi di parto prematuro.

Mettiamo in luce gli aspetti che maggiormente riguardano la salute della lavoratrice madre nel primo dei due chiarimenti.

Divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi

L’Ispettorato ricorda che le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001 sono finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte o attraverso l’astensione dal lavoro.

Tutela lavoratrice madre da trasporto e sollevamento pesi: cosa dice il D.Lgs. n.151/2001

  • l’art. 7 comma 1 dispone il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri elencati specificamente negli allegati A e B del decreto
  • l’art.7 comma 6 abilita gli organi di vigilanza ad autorizzare l’interdizione dal lavoro laddove  non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
  • l’art. 17, comma 2, abilita gli Ispettorati del lavoro ad autorizzare l’interdizione dal lavoro, tra gli altri, per i seguenti motivi: “(…) b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” (cfr. ML nota prot. n. 37/0011588 del 20 luglio 2015).

Applicazione della tutela della lavoratrice madre indipendentemente dal DVR

Per l’adozione di questi provvedimenti si ritiene sufficiente la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR.

Ne consegue che, anche qualora il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

INL ricorda che anche la giurisprudenza nelle ipotesi sopra richiamate e in presenza dei presupposti fissati dalla legge, qualifica la posizione giuridica vantata dalla lavoratrice in termini di diritto soggettivo, non riscontrandosi significativi margini di valutazione neanche in termini di discrezionalità tecnica in ordine alla verifica delle effettive condizioni di lavoro della lavoratrice.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

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