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Lavori di pubblica utilità e assicurazioni INAIL: nuova circolare

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Precisate in circolare n.8/2017 dell’INAIL le modalità di applicazione della tutela contro infortuni e malattie, che l’ultima legge di Bilancio ha esteso anche agli imputati ammessi alla prova, ai condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, e ai tossicodipendenti riconosciuti colpevoli di reati di “lieve entità”, aumentando di tre milioni di euro la dotazione annuale del fondo creato nel 2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Una nuova circolare Inail n.8 del 17 febbraio 2017 chiarisce le modalità di applicazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale, condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, o tossicodipendenti condannati per reati di “lieve entità” in materia di stupefacenti. La legge di Bilancio 2017, infatti, ha esteso loro la tutela già prevista per i beneficiari di forme di sostegno al reddito e i migranti richiedenti asilo impegnati in progetti di utilità sociale, incrementando per quest’anno di tre milioni di euro – da 4,9 a 7,9 milioni – la dotazione del Fondo istituito nel 2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, finalizzato a reintegrare l’Istituto dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni di queste categorie di soggetti.

L’obbligo di stipularla ricade sui promotori dei progetti. I soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità sono quelli che hanno stipulato con il Ministero della Giustizia o con i presidenti dei tribunali delegati le convenzioni previste dal decreto ministeriale del 26 marzo 2001 – contenente le norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità – e dal decreto ministeriale numero 88 dell’8 giugno 2015 – che disciplina la messa alla prova, misura alternativa al processo per gli imputati di reati puniti con una pena di lieve entità – ovvero Stato, Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. È su di loro, sottolinea in particolare la circolare Inail appena pubblicata, che ricade l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità.

Ai fini della loro copertura assicurativa, l’Istituto conferma l’applicazione del premio speciale unitario, stabilito con decreto ministeriale del 22 dicembre 2014, pari per il 2017 a 258 euro annuali e a 0,86 euro per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata. La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata all’Inail esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità indicate nella circolare numero 45 del 27 marzo 2015. Ciò vale anche in caso di variazione dei dati già comunicati, come la modifica del numero delle giornate di attività dei lavoratori. Non cambia nulla, invece, rispetto alla procedura di attivazione della tutela a favore di beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, detenuti e internati, nonché richiedenti asilo, che restano quelle regolamentate con la circolare numero 15 dell’11 aprile 2016. In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo, il sistema non consente la presentazione di altre richieste.

Redazione InSic

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