Lavori su piattaforma: chiarimenti INL su salute e sicurezza e previdenza dei collaboratori

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L’Ispettorato del Lavoro torna con la Circolare n. 7 del 30 ottobre 2020 a fornire chiarimenti in merito all’attività di vigilanza relativamente ai committenti di lavoro su piattaforma alla luce delle novità e della giurisprudenza più recente in materia di etero-organizzazione (art. 2 e art. 47 bis e seguenti d.lgs. n. 81/2015 introdotti dal DL “Crisi aziendali” decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito in Legge 2 novembre 2019, n. 128).

Nella Circolare si trovano:
• alcuni importanti chiarimenti sui caratteri del rapporto di lavoro con i lavoratori su piattaforma, alla luce dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 che prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato e dei tre requisiti che devono necessariamente sussistere contemporaneamente (personalità del rapporto, continuità ed etero-organizzazione)

• un riferimento all’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alla luce della circ. n. 3/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020

caratteri dell’intervento ispettivo e sanzioni in relazione ai tempi di lavoro e limiti massimi dell’orario, pause e ai riposi e non manca un riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori su piattaforma applicabili a questi particolari lavoratori: li vediamo di seguito.

IN QUESTO ARTICOLO
Circolare INL 7 ottobre 2020: i riferimenti alla salute e sicurezza sul lavoro per i Lavori su piattaforma
Collaborazioni coordinate e continuative per lavori su piattaforma: quali garanzie di sicurezza garantire?
Lavori su piattaforma, collaborazioni coordinate e continuative: a chi tocca la spesa assicurativa?

Circolare INL 7 ottobre 2020: i riferimenti alla salute e sicurezza sul lavoro per i Lavori su piattaforma

L’Ispettorato nazionale del lavoro ricorda ai propri ispettori (che hanno limitate competenze in materia) che il d.lgs. n. 81/2008 trova applicazione “a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati: la qualificazione giuridica del rapporto dunque non è dirimente per l’applicazione delle tutele prevenzionistiche”.
Tre dunque sono le ipotesi che possano prospettarsi:
1. Il T.U.S si applica ai collaboratori coordinati e continuativi “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente” (art. 3, comma 7 del D.Lgs. n.81/2008)
2. i “lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico” (art. 3, comma 10): trovano applicazione le disposizioni di cui al TITOLO VII per le attrezzature munite di videoterminali e prevista la informazione “circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali”;
3. per i lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 3 comma 11, il TUS si applica sebbene limitatamente agli artt. 21 e 26, imponendo (art.21) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al citato TITOLO III e (art.26) nel caso in cui il lavoratore autonomo svolga la propria attività all’interno dei locali del committente, su quest’ultimo grava la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi e gli obblighi di informazione circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza

Collaborazioni coordinate e continuative per lavori su piattaforma: quali garanzie di sicurezza garantire?

Precisa l’Ispettorato che:
1. una collaborazione coordinata e continuativa svolta presso i locali del committente viene considerata etero-organizzata e non vi saranno dunque differenze rispetto al regime di tutele applicabile, in quanto l’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 prevede già l’integrale applicazione del T.U. alle collaborazioni coordinate e continuative.
2. Nel caso di collaborazioni rese al di fuori dei locali del committente (per esempio i riders). l’accertamento della natura etero-organizzata della collaborazione comporterà l’estensione della disciplina in materia di salute e sicurezza del rapporto di lavoro subordinato con particolare riguardo a:
• la formazione e l’informazione dei collaboratori;
• il controllo del committente sulle attrezzature di lavoro;
• la denuncia di infortunio;
• la sorveglianza sanitaria;
• la completezza del documento di valutazione dei rischi;
• l’obbligo a carico del datore di lavoro di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.
Pertanto, raccomanda l’INL, le specificità legate alle modalità esecutive delle prestazioni dei lavoratori etero-organizzati devono essere contemplate all’interno della valutazione dei rischi effettuata dal committente (sarà dunque necessario, suggerisce INL, inserire nella valutazione dei rischi l’utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature proprie o di propri mezzi di spostamento).
3. Nel caso di “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (…)” contemplati dagli artt. 47 bis e ss., D.Lgs. n. 81/2015, lo stesso decreto estende le tutele in materia di salute e sicurezza imponendo al committente che utilizzi la piattaforma anche digitale, gli obblighi di cui all’art. 71 del D.Lgs. n.81/2008 “obblighi del datore di lavoro” anche in relazione alla fornitura delle attrezzature (si veda al riguardo quanto previsto dal Trib. Firenze ord. 5 maggio 2020 che conferma il decreto del 1° aprile 2020).

Lavori su piattaforma, collaborazioni coordinate e continuative: a chi tocca la spesa assicurativa?

La tutela assicurativa per quanto concerne i collaboratori, viene individuata nel compenso effettivamente erogato nel rispetto del minimale e massimale di rendita di cui al d.P.R. n. 1124/1965. L’applicazione della disciplina della subordinazione impone tuttavia, per i collaboratori etero-organizzati, il richiamo al principio di carattere generale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965, secondo il quale “la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro”.
Non quindi il principio, di carattere eccezionale, sancito dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 38/2000 secondo il quale “il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente”.

Redazione InSic

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