Il Quesito
L’attività lavorativa su scala doppia a gradini ad un’altezza superiore ai 2 metri, svolta sporadicamente e per breve periodo temporale, richiede per l’operatore un’abilitazione specifica, o soltanto adeguata formazione ed addestramento dell’operatore?
Secondo l’Esperto
Si definisce scala un’attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può salire o scendere e sostare per brevi periodi e che permette di superare dislivelli per raggiungere posti di lavoro in quota. Se la scala può essere trasportata e installata a mano e senza l’ausilio di mezzi meccanici si definisce scala portatile.
La scala doppia può essere utilizzata come posto di lavoro in quota, solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata d’impiego, oppure per le caratteristiche del luogo di lavoro.
Se la scala viene utilizzata da un lavoratore che è esposto al rischio di caduta da più di 2 m, l’attività svolta ricadrà nell’ambito normativo dei lavori in quota.
Per rispondere al quesito si consideri che gli Artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 specificano l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere una adeguata formazione ai lavoratori per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività lavorativa svolta. Tra questi obblighi rientra certamente anche la formazione e l’addestramento dei lavoratori impegnati nei lavori in quota che utilizzano scale portatili. In particolare queste attrezzature si possono identificare una serie di situazioni che possono generare infortuni ai lavoratori: trasporto; allestimento; uso.
Ciascuna di queste fasi richiede conoscenze particolari che devono essere fornite in anticipo rispetto all’assegnazione del compito ai lavoratori.
Attualmente non sono codificati percorsi formativi per quanto riguarda gli addetti all’uso di scale portatili. Si propongono nel seguito alcune considerazioni che possono essere utili per chiarire i fabbisogni formativi delle figure incaricate così da realizzare il percorso formativo più idoneo.
Le scale portatili rientrano tra le cosiddette “attrezzature di lavoro“ così come definite dall’Art. 69 del D.Lgs. 81/08.
Gli obblighi per il datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro sono contenuti nell’Art. 71.
Se ne ricava, che le scale portatili sommano la necessità di formazione per i lavori in quota a quella specifica per l’uso dell’attrezzatura. Seppure il percorso formativo non sia codificato, e non esiste quindi un’abilitazione specifica, è indubbio che sarà necessario formare adeguatamente il lavoratore incaricato, curando anche la fase dell’addestramento.
Il contenuto della formazione dovrà essere ripetuto al sorgere di nuovi rischi o al modificarsi di quelli presenti, per cui anche l’inserimento di scale di tipologia o caratteristiche diverse potrebbe far nascere la necessità di un aggiornamento o di un’integrazione della formazione già fornita. La durata della formazione proposta può essere decisa dal datore di lavoro, dopo aver sentito il parere del SPP e dell’RLS (come prescritto dagli articoli 33 e 50 del D.Lgs. 81/08).
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