Smart Working

Lavoro agile e comunicazioni obbligatorie entro 5 giorni: i chiarimenti della Circolare 6/2025 Ministero Lavoro

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Con Circolare 6 del 27 marzo 2025 il Ministero del Lavoro torna sul Collegato lavoro 2025 la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” con alcuni chiarimenti anche sulle comunicazioni obbligatorie di lavoro agile.

A proposito del Collegato Lavoro, abbiamo recentemente riportato le modifiche apportate al Testo unico di Sicurezza ed i chiarimenti dell’Ispettorato arrivati con la Nota INL 9740/2025 e con Nota n.811/25 sulle novità introdotte per i locali sotterranei.

  • Vediamo di seguito cosa è cambiato con il Collegato Lavoro per le comunicazioni di lavoro agile obbligatorie sia per il datore di lavoro che per quello privato.

Circolare 6/2025: i chiarimenti del Ministero del lavoro

Le istruzioni operative del Collegato lavoro oggetto di interpretazione sono:

  • Somministrazione di lavoro (art.10 Collegato Lavoro che modifica il D.lgs. n.81/2015);
  • Attività stagionali (art.11 Collegato Lavoro che modifica il D.lgs. n.81/2015);
  • Durata del periodo di prova (Art. 13 del Collegato Lavoro che modifica l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104);
  • Lavoro agile e termine per le comunicazioni obbligatorie (Articolo 14 del Collegato Lavoro che modifica l’articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81);
  • Risoluzione del rapporto di lavoro (Articolo 14 del Collegato Lavoro che modifica l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

Ci concentriamo di seguito sugli aspetti legati alle comunicazioni di lavoro agile.

Comunicazioni del Lavoro agile nel settore privato: cosa cambia dal 12 gennaio 2025?

L’Articolo 14 del Collegato lavoro aveva fissato il nuovo termine di cinque giorni per la comunicazione obbligatoria di lavoro agile, a partire dal 12 gennaio 2025, per tutti i datori di lavoro privato.

Il Collegato aveva quindi modificato l’art. 23 comma 1 della Legge 81/2017 (attuale Legge sullo Smart Working).

I cinque giorni decorrono:

  • dell’avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile
  • e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista.

Il Ministero, però, spiega da quando decorrono i cinque giorni esattamente.

Da quando parte l’accordo di lavoro agile?

in base all’articolo 19 della Legge Smart Working, l’accordo di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto; tuttavia, il termine per la comunicazione decorre non dalla data del suddetto accordo, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Quindi, spiega il Dicastero, se l’accordo fosse stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevedesse l’avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).

Cosa succede in caso di modifica/proroga di Smart working?

In caso di modifica della durata originariamente comunicata, per effetto di una proroga dell’accordo – che deve intervenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato (nell’esempio, quindi, prima del 30 giugno 2025) – il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa (nel nostro esempio, ove la proroga fosse stipulata il 28 giugno, la comunicazione andrebbe effettuata entro il 3 luglio successivo).

Cosa succede in caso di cessazione anticipata di smart working?

Il Ministero pone poi il caso di cessazione anticipata di smart working: in questo caso la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione. Quindi: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno – entro il 20 maggio va comunicata la cessazione anticipata.

Come svolgere le comunicazioni obbligatorie di smart working?

Il Ministero ricorda che restano in vigore le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 agosto 2022.

L’eventuale inosservanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Comunicazioni Lavoro agile nelle PA

 Per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, invece, nulla è variato rispetto al regime previgente, anche tenuto conto del fatto che la disciplina in materia di lavoro agile si applica al rapporto di lavoro pubblico solo in quanto compatibile, precisa il Ministero del lavoro

Per le pubbliche amministrazioni il termine per le comunicazioni obbligatorie è diversamente stabilito dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 510/1996. Pertanto, i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le suddette comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile.

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
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Antonio Mazzuca

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro a.mazzuca@insic.it M. 3351739668