Legge sul Lavoro autonomo/Smart Working: i riferimenti alla sicurezza sul lavoro

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In Gazzetta la Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, in vigore dal 14 giugno 2017. Si tratta della Legge che riforma la tutela del lavoro autonomo e introduce forme di flessibilità come il lavoro agile (o Smart Working (vedi il nostro Dossier Gratuito sugli aspetti di sicurezza sul lavoro).

Mettiamo qui in risalto gli aspetti più direttamente connessi alla tutela (infortunistica) e alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori autonomi e “agili”, ma anche le semplificazioni in vista per gli studi professionali e le agevolazioni fiscali per il settore formazione.

Per approfondire:
L’analisi completa del provvedimento è disponibile con normativa collegata e articoli di approfondimento, sulla nostra sulla Banca Dati Sicuromnia

Inoltre, l’Istituto Informa organizza il seminario: “Salute e sicurezza nello Smart Working” a Roma, 27 giugno 2017 (con l’Avv. A. Porpora e L. Mercadante (INAIL)” con rilascio di attestato di partecipazione e di frequenza/aggiornamento.

Formazione e agevolazioni per l’aggiornamento nella Legge sul Lavoro agile

All’art.9 della Legge n.81/2017 si stabilisce una modifica significativa all’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che ora maggiormente specifica: “sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro (e non più nella misura del 50 per cento del loro ammontare – n.d.r.), le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonchè le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialita’, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi’ integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarieta’»
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Studi professionali: semplificazioni di sicurezza sul lavoro

All’Art. 11 viene conferita Delega (di un anno) al Governo ad emanare uno o più decreti in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attivita’ lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

Malattia e Infortunio dei Lavoratori autonomi: le tutele per i lavoratori autonomi

L’Art. 14 delle Legge n.81/2017 prevede che “La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente”.
In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi viene sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e’ tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Lavoro agile: i riferimenti alla sicurezza sul lavoro

Le norme sul lavoro agile e smart working sono contenute nel Capo II (e si applicano anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): per lavoro agile si intende una “modalità’ di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato svolta in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Tale modalità va stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per la sicurezza sul lavoro l’Art. 22 specificatamente prevede che “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.
Al comma 2 si richiede anche che il lavoratore cooperi all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Il lavoratore agile ha poi diritto (art. 23) alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro “in itinere” occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali.

Redazione InSic

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