Il Dipartimento per le Politiche europee annuncia che ha preso il via l’esame congiunto delle ‘Leggi europee bis’ in sede referente alla Camera presso la XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea. Si tratta della “Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre” che costituisce “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea” e della Legge europea 2013 bis che riporta “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”.
Le leggi europee bis
Le due ‘Leggi europee bis’ sono state approvate l’8 novembre scorso dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi. Il disegno di Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre) ha iniziato il suo iter in Commissione il 28 novembre scorso. Successivamenteanche il Disegno di Legge europea 2013 bis è stato preso in esame dalla Commissione.Ricordiamo che il nuovo disegno di Legge europea 2013 bis mira a chiudere 8 procedure d’infrazione e 9 casi precontenziosi (c.d. ‘EU-Pilot’) e a dare attuazione a due regolamenti UE, a una sentenza della Corte di Giustizia UE e a una decisione Euratom. Mentre, il nuovo disegno di Legge di delegazione europea 2013 contiene la delega per il recepimento di 15 direttive, nonché alcune deleghe al Governo per l’attuazione di atti dell’Unione Europea.
All’interno della Legge europea 2013 bis, in particolare nel capo III,il disegno di legge presentato dal Governo il 28 novembre 2013 fa riferimento ai due procedimenti aperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Contestazione europea: avvio d’impresa/aggiornamento VdR e accesso alla documentazione
Il DDL presentato dal Governo, all’articolo 10 della Legge europea 2013 bis, prevede modifiche agli articoli 28 comma 3 bis e art. 29 comma 3 del Testo unico di Sicurezza, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, prevedendo espressamente che fin dai giorni immediatamente successivi all’avvio dell’attività dell’impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano stati adempiuti e che, dunque, il medesimo datore di lavoro abbia provveduto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi.Tale formulazione, spiega il Governo, appare coerente con le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, la quale non richiede alcuna forma particolare per la documentazione di riferimento, limitandosi a prevedere che questa debba essere in possesso del datore di lavoro e che possa essere conosciuta dai lavoratori. Pertanto, si è ritenuto utile specificare che a tali documenti accedono, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), benché sia già in vigore, nell’ordinamento interno, il principio generale che i RLS possono visionare ogni documento relativo alla valutazione dei rischi.
Sicurezza nel settore pesca
L’articolo 11, invece, secondo il Governo ricalca, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge (atto Camera n. 5368), predisposto nel corso della XVI legislatura e il cui iter non si è completato prima della fine della stessa. In esecuzione della delega, si sarebbero dovuti adottare i decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori come quelli marittimo, compreso il settore della pesca, portuale e ferroviario.L’articolo rinnova i contenuti del citato disegno di legge, e mira a procedere celermente e compiutamente all’approvazione della normativa di attuazione per la cui mancanza la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2011/2098.
La nuova delega si rende necessaria per consentire di adottare il provvedimento teso ad armonizzare la disciplina contenuta nella normativa di settore (decreto legislativo n. 298/1999), adeguandola ai princìpi stabiliti dal Testo unico di Sicurezza, rispondendo così alle censure mosse dalla Commissione europea, essenzialmente centrate sull’incertezza normativa derivante dall’esistenza di diversi provvedimenti normativi non del tutto omogenei e in grado di generare ambiguità.
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