Entra in vigore oggi, 29 ottobre 2024, il DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160 Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Al suo interno una modifica che tocca la Lista di conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro, uno strumento introdotto della legge 29 dicembre 2022, n. 197 la Finanziaria 2023 e di recente modificato profondamente dall’ dall’articolo 29 del Decreto PNRR-bis (il decreto che ha introdotto la Patente a crediti).
Vediamo in cosa consistono le modifiche.
Nell'articolo
Attestato di conformità INL: cosa prevedeva il DL 19/2024
Il Decreto con le disposizioni urgenti per Lavoro, Ricerca e Università all’art.1 “Misure di contrasto al lavoro sommerso” (DL 160/24) al punto 1.4 apporta modifica diretta al Decreto PNRR-bis, in particolare all’articolo 29, comma 8 del DL 19/24 (convertito con L.n.56/24).
In quell’articolo 29 (comma 7 e 8) si apportava modifica alla disciplina della Lista di conformità INL, una misura “premiale” per quei datori di lavoro a cui venisse rilasciato l’attestato di conformità INL (previsto al comma 7) nei casi in cui non emergessero violazioni o irregolarità (la misura, come detto risale alla Legge finanziaria 2023).
Il comma 8 dell’art.29 del Decreto PNRR-bis garantiva a questi datori di lavoro di non essere sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, accertamenti e atti di indagine della procura.
Vediamo di seguito il testo originario
DL 19/24 (convertito con L.n.56/24) – comma 7 e comma 8 originari
7. All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L’iscrizione nell’elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Conformità INL: cosa cambia con il Decreto Lavoro, ricerca e Università 2024?
Il Decreto 160/2024 porta d una riscrittura del comma 8 dell’art.29 del Decreto PNRR-bis.
in base a questa riscrittura, a seguito del rilascio dell’attestato di conformità INL, quel datore di lavoro è considerato a “basso rischio di irregolarità” (aspetto questo non previsto in antecedenza).
A differenza della precedente formulazione, inoltre, l’Ispettorato può scegliere di non procedere a ulteriori verifiche nelle materie degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella lista di conformità, sempre però fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza, che, come prima, restano attivabili insieme alle eventuali richieste di intervento e attività di indagine disposte dalla Procura.
Emerge quindi in questa nuova formulazione una “possibilità di intervento o di non intervento” dell’Ispettorato rispetto all’eventualità dell’iscrizione del datore di lavoro nella lista di non conformità.
DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2024, n. 160 art.1 comma 4
nuovo comma 8 dell'art.29 del Decreto PNRR-bis
All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il
comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. A seguito del rilascio dell'attestato di cui al comma 7 e per
un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di
conformita' INL di cui al medesimo comma, il datore di lavoro e'
considerato a basso rischio di irregolarita' e l'Ispettorato
nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attivita' di
vigilanza, puo' non procedere a ulteriori verifiche nelle materie
oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella
Lista di conformita' INL, fatte sempre salve le verifiche in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di
intervento, nonche' le attivita' di indagine disposte dalla Procura
della Repubblica.».
Cos’è la Lista di conformità INL
Per “Lista di conformità INL” si intende apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prevista nella Legge finanziaria 2023 (comma 354 punto 7 dell’art. 1 L.197/2022), questo istituto è stato modificato dal Decreto PNRR bis (DL 19/2024 convertito con Legge n.56/2024) nell’ambito dell’introduzione della “Patente a Crediti per l’edilizia“.
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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico
Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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