Locali sotterranei o semi sotterranei

Locali sotterranei e semi sotterranei: chiarimenti INL sulla comunicazione in deroga (Nota n.811/25)

426 0

L’Ispettorato nazionale interviene ancora, con Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semisotterranei sulle novità introdotte in materia dal Collegato lavoro 2024 (Legge 203/2024) in materia di salute e sicurezza.

Nella Nota, l’Ispettorato si concentra sulle modifiche all’art.65 del Testo unico di Sicurezza sul lavoro, che riguarda la destinazione al lavoro di locali sotterranei o semi sotterranei. In particolare, i chiarimenti riguardano l’obbligo di Comunicazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti dell’Allegato IV, aerazione e microclima.

  • Vediamo cosa prevede l’articolo 65 a seguito della correzione operata dal Collegato Lavoro 2024 e quali precisazioni arrivano dall’Ispettorato.  

Locali sotterranei o semi sotterranei: cosa prevede il Testo Unico di Sicurezza

L’Articolo 65 rientra nelle disposizioni del Titolo II del Testo Unico di Sicurezza, dedicato ai Luoghi di lavoro e segna il divieto dell’uso di locali sotterranei o semisotterranei come luoghi di lavoro.

Il Collegato Lavoro, la legge 203/2024 ha modificato i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008 stabilendo che:

  • in deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
  • il datore di lavoro comunica al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.

Le nuove previsioni sono operative dal 12 gennaio 2025.

Articolo 65 – Locali sotterranei o semisotterranei

  1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
  2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
  3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Cosa deve fare il Datore di lavoro?

Il datore deve comunicare tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali allegando adeguata documentazione (che deve essere stabilita con Circolare INL) che dimostri il rispetto dei requisiti.

Se l’ufficio territoriale INL chiede ulteriori informazioni alla documentazione, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

Pertanto, l’Ispettorato ha competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei; in questo caso il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali.

Quali sono le precisazioni che arrivano da INL?

Comunicazione in deroga per locali sotterranei e semisotterranei: come farla?

INL chiarisce che la comunicazione (prevista dal comma 3 dell’art.65 del TUS), deve essere presentata dal datore di lavoro e:

  • può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta.
  • Va redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
  • deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili.
  • Si allega ad una asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo inerente a
    • conformità dei locali;
    • agibilità dei locali;
    •  rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
    • rispetto delle seguenti norme di sicurezza (illuminazione, salubrità dell’aria, microclima, conformità impianti).
  • rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati;
  • in caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato, ripotando gli estremi della comunicazione trasmessa ai sensi dell’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.

Quando non presentare la Comunicazione per i locali sotterranei e semi sotterranei

L’Ispettorato, nella Circolare indica anche alcuni divieti inerenti la comunicazione del Datore di Lavoro; non la si presenta se:

  • le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi (l’INL fornisce una lista che va dalla verniciatura ai processi di saldatura, solventi etc);
  • nel caso in cui non siano “rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima”.

Locali con particolari esigenze tecniche

L’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano “particolari esigenze tecniche”.

  • L’Ispettorato fa ora presente che la comunicazione si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di “particolari esigenze tecniche”, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione.

GAS RADON

La possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008).

L’Ispettorato nella Circolare spiega che la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon (regolata all’art. 17 del Decreto Radiazioni ionizzanti d.lgs. 101/2020) nei locali sotterranei o semi-sotterranei va eseguita entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.

Cosa si deve misurare?

Il comma 6 dell’art. 17 indica che “l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Modifiche ai locali autorizzati

La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell’attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc.

L’Ispettorato conferma che in tal caso l’utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all’Ispettorato del lavoro competente per territorio salvo richiesta di ulteriori informazioni.

Richieste di deroga per locali sotterranei e semisotterranei

Le richieste di deroga trasmesse prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024, restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell’istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali.

Tale impostazione è confermata da una sentenza della Suprema Corte di cassazione a sez. unite (n. 29459 del 13 novembre 2019) che interviene sulla questione afferente agli effetti dello jus superveniens sul procedimento amministrativo.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it