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Macchine operanti all’aperto e inquinamento acustico: il D.lgs. n.41/2017

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In Gazzetta Ufficiale (n.79 del 4-4-2017) sono stati pubblicati i due decreti in materia di inquinamento ambientale annunciati durante il Consiglio dei Ministri dello scorso 17 febbraio.
Il D.Lgs. n. 41/2017 e D.Lgs. n.42/2017 sono due decreti di adeguamento alla disciplina UE in materia in materia di (rispettivamente) macchine rumorose operanti all’aperto e rumore ambientale.

Il Decreto 41/2017 – macchine e attrezzature operanti all’aperto, l’inquinamento acustico

Il D.Lgs. n.41/2017 apporta modifica al D.Lgs. del 4 settembre 2002, n. 262, che attua in Italia la direttiva 2000/14/CE: consente così l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)) con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale con l’obiettivo specifico di ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte nei confronti dell’Italia in materia di rumore ambientale in forza della Delega rilasciata con Legge Europea 2013 (l. n.161/2014).

Razionalizza la tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico.

L’intervento normativo, inoltre, risolve in modo definitivo alcune criticità, riguardanti in particolare l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore perla salvaguardia della popolazione. Infine si prevede una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche.

Obblighi e responsabilità dei fabbricanti

Il decreto aggiunge il comma 2 bis all’art. 3 del D.lgs. n.262/2002 con la previsione che qualora il fabbricante di una attrezzatura (destinata ad operare all’aperto) non sia stabilito nell’UE e non si individui il mandatario “gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale”.
Riscritta anche parte della disciplina degli organismi di certificazione (art. 12 del D.Lgs. n.262/2002) e si apre alla possibilità di modifica degli allegati del D.Lgs. n.262 anche per via di decreto ministeriale (per espressa modifica dell’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n.262/2002).

Organismi di certificazione e la formazione del personale addetto ai controlli

Sempre sugli organismi di certificazione si vedano le modifiche apportate (art.5 del D.Lgs. n.41/2017) all’allegato IX, parte A del D.Lgs. n.262/2002, dove il punto 3 bis indica i requisiti minimi che devono essere da questi posseduti dagli enti e soprattutto si veda il punto 4 che indica i requisiti del personale incaricato dei controlli, ovvero:

  • a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;
  • b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l’applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n.41/2017 si richiede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19/04/2017), il Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilirà le caratteristiche del corso di cui all’allegato IX, parte A, punto 4, lettera b).

Sanzioni

Si aggiunge all’art. 15 del D.Lgs. n.262/2002 una specifica previsione in materia di sanzioni: il nuovo comma 5 bis (aggiunto ex novo) prevede: «5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all’allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.».
E si aggiunge che le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sarà svolto dall’Ispra (nuovo comma 9 bis)

Il Decreto legislativo 42/2017 – inquinamento acustico

Il Decreto, è frutto della delega al Governo in materia di inquinamento acustico e per l’armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008 ai sensi della Legge Europea 2013 (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della) legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Emissioni acustiche da Macchine: indicazioni per i fabbricanti

Dal 10 maggio 2018 è in vigore la UNI 11727:2018 in materia di acustica, che detta “Indicazioni operative per la redazione delle informazioni sulle emissioni acustiche delle macchine”.

Il Rapporto fornisce anche un formato per facilitare i fabbricanti delle macchine a riportare nel manuale d’uso del proprio prodotto informazioni in conformità alla legislazione vigente.
Si applica alle macchine soggette alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla Direttiva 2000/14/CE per quelle destinate a funzionare all’aperto.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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