Mancato riconoscimento dell’infortunio in itinere per violazione del Codice Strada

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La Cassazione con ord. 3292/2015 esclude l’indennizzo per infortunio ad un coltivatore resosi responsabile di violazioni delle norme del codice della strada e della comune prudenza


La Corte di Cassazione, sez. VI Lav., con ordinanza n. 3292 del 18 febbraio 2015, ha riconosciuto l’esistenza del rischio elettivo e escluso l’indennizzo in capo al coltivatore diretto che, era occorso in un incidente stradale, e voleva che gli venisse riconosciuto l’infortunio “in itinere”.
I giudici di legittimità hanno ritenuto che, con la violazione delle norme del codice della strada e della comune prudenza da parte del coltivatore, è stata integrata la figura del rischio elettivo, che di per sé esclude il nesso di causalità tra l’attività posta in essere dal lavoratore e l’attività lavorativa.

Il fatto
Un coltivatore diretto ha presentato un ricorso al giudice del merito nei confronti dell’Inail, per farsi riconoscere un incidente stradale come infortunio sul lavoro.
In primo grado, la sua richiesta è stata rigettata, e l’infortunio è stato configurato come rischio elettivo, a cui lo stesso si era volontariamente esposto.
In secondo grado la Corte di Appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’assenza di un nesso causale tra l’infortunio e il lavoro; e, imputando l’incidente alla colpa del coltivatore, per aver effettuato un sorpasso su una strada a due sensi di marcia, in curva e a una velocità elevata, collidendo con un’autovettura che proveniva dall’opposta direzione di marcia. L’imprenditore ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l’irrilevanza della colpa per il riconoscimento dell’infortunio.

Secondo la Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imprenditore considerando le conclusioni della Corte d’Appello congrue e logiche, quando ha ritenuto che la condotta dell’imprenditore “potesse integrare un aggravamento del rischio talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa, risultando idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata”.
Nel caso specifico il coltivatore ha tenuto, guidando in modo del tutto imprudente, un atteggiamento e una condotta non giustificabili e contrarie rispetto al risultato da raggiungere, oltre che esorbitante rispetto al comune rischio connesso alle usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Per tali motivi si è trattato di un rischio elettivo, in cui il nesso di causalità tra l’attività posta in essere dal lavoratore, dalla quale è derivato l’evento infortunistico, e l’attività lavorativa, è risultato inesistente.
Così i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’infortunio sia stato patito dall’imprenditore per colpa sua, per la violazione delle norme del codice della strada e della comune prudenza, causando un rischio esorbitante dalle finalità proprie della tutela del rischio lavorativo tale da escludere la stessa tutela.
Del resto la stessa Corte in passato si era già orientata nel senso che “la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento” (si veda anche Cass. n. 11150 del 7 maggio 2010).
Per queste ragioni la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del coltivatore diretto
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Redazione InSic

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