Manifestazioni fieristiche: arrivano le Linee guida INAIL per salute e sicurezza del lavoro!

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INAIL ha prodotto un utile documento di orientamento per il settore delle Manifestazioni fieristiche: le Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro forniscono un contributo di analisi e sistematizzazione dei processi lavorativi per la realizzazione di una manifestazione fieristica ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.
Realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa tra Inail e Asal-Assoallestimenti, Cfi-Comitato fiere industria, Aefi-Associazione esposizione e fiere italiane hanno carattere volontario e non hanno carattere prescrittivo ma vanno riadattate agli specifici processi organizzativi e gestionali dei diversi operatori del settore.
Il settore dell’allestimento fieristico è caratterizzato da una complessa articolazione di processi, sequenze temporali e interazioni tra diversi soggetti giuridici, che solo recentemente ha trovato un primo riscontro nella legislazione nazionale attraverso l’emanazione del decreto interministeriale del 22/07/2014, denominato “Decreto Palchi e fiere”, in applicazione di quanto previsto al comma 2 bis dell’art. 88 del Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

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Manifestazioni fieristiche: Linee Guida INAIL 2020 quali finalità?

Le Linee di indirizzo per la gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro per le Manifestazioni fieristiche intendono illustrare le relazioni tra i soggetti giuridici indicati nel “Decreto Palchi e fiere” e dettagliarne i relativi ruoli recependo le migliori prassi operative messe in atto nel nostro paese nelle fasi di allestimento e disallestimento di manifestazioni fieristiche allo scopo di gestire al meglio i suddetti rischi.

Manifestazioni fieristiche: Linee Guida INAIL 2020 cosa contengono?

Le Linee guida INAIL contengono:
termini e definizioni utili alla descrizione dei processi, all’identificazione delle figure coinvolte e della documentazione prodotta; – ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi di realizzazione della manifestazione fieristica, a partire dalla fase di pianificazione fino alla fase di disallestimento della struttura allestitiva;
fasi del processo di organizzazione delle manifestazioni fieristiche;
indicazioni nel merito dei contenuti dei documenti rilevanti ai fini della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) da integrare nella documentazione contrattuale elaborata dai soggetti coinvolti nelle varie attività.

Manifestazioni fieristiche: Linee Guida INAIL 2020 qual è il campo di applicazione?

Nel documento sono state esaminate, in particolare, le attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ai sensi del Capo II “Manifestazioni fieristiche” del “Decreto Palchi e fiere”, che costituiscono parte rilevante delle lavorazioni svolte all’interno dei quartieri fieristici.
Si è deciso di considerare esclusivamente il processo di allestimento e disallestimento di stand a progettazione libera su una superficie assegnata all’espositore, detta anche “area nuda”. Tale processo, che è il più ricorrente, è stato ritenuto anche il più rappresentativo del settore, poiché coinvolge direttamente tutti i soggetti giuridici gestore, organizzatore, espositore, allestitore definiti dall’articolo 5 del “Decreto Palchi e fiere” ed in esso l’espositore assume sempre il ruolo di Datore di lavoro committente (DLC) dell’allestimento.
Le Linee di indirizzo sono dunque circoscritte al processo organizzativo e realizzativo della struttura allestitiva nell’ “area nuda” assegnata ad un espositore all’interno di un Quartiere fieristico e rientrante nelle tipologie elencate al comma 3 dell’articolo 6 del “Decreto Palchi e fiere”, che comprendono:
a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m²;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m. di altezza rispetto a un piano stabile.

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Roma, 17 novembre 2020

Obiettivo centrale del seminario è l’applicazione pratica del Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008 negli allestimenti per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e nelle manifestazioni fieristiche, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (c.d. “decreto palchi e fiere”) del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministro della Salute e dalla successiva Circolare n. 35 del 24/12/2014.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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