Camera dei Deputati

Modifiche al TUS e non solo: la Proposta di Legge Speranza arriva alle Regioni

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Le Regioni hanno reso nota la propria posizione sulla Proposta di Legge Speranza ed altri (C. 1266) recante “modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza e la sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
La Proposta riguarda, fra l’altro, l’articolo 8 del D.Lgs. n.81/2008 che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro, ma comporta anche modifiche sostanziali al Decreto Ispezioni (Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149) e al Decreto sulla “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro” (Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124) che mirano a ridefinire funzioni e attribuzioni dell’ispettorato Nazionale (INL), dell’INPS e dell’INAIL.
Si tratta al momento di una Proposta, presentata il 15 ottobre 2018 alla Camera in Commissione EPIFANI e discussa in sede referente alla Commissione Comm. XI Lavoro. Gli appunti delle Regioni al testo ancora in discussione alla Camera sono disponibili nella Scheda di approfondimento sul sito delle regioni.it a seguito della discussione svoltasi il 20/2/2020 in sede di Conferenza Regioni.

Le Modifiche proposte al Testo unico di Sicurezza


La Proposta di Legge Speranza tocca l’articolo 8 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/08) e prevede l’aggiunta della voce “Associazioni” fra i soggetti che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 concorrono allo sviluppo del SINP: al momento sono citati gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, compresi quelli che si occupano della salute delle donne.
Inoltre, al comma 5, dove si citano i flussi informativi consultabili dalle parti sociali, si intende includere i “dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL” (lett e-bis del comma 6 dell’art.8) alle fonti documentali attualmente previste (alle lettere a,b,c,d del comma 6), ovvero:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte) .
Resterebbe escluso e non consultabile “il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte” previsto alla lettera e) del comma 6 dell’articolo 8.

Infine, la Proposta mira ad aggiungere un nuovo comma che impegna il Ministero a trasmettere alla Camera una relazione semestrale sulle azioni e interventi connessi al SINP:
« 8-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni sei mesi alle Camere una relazione sulle azioni, sugli interventi e sui risultati connessi alle attività per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro svolte mediante il SINP ».

Le modifiche previste al Decreto Ispezioni – Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149

Ulteriore modifica toccherebbe anche il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale – attuativo del Jobs Act).
Si intende aggiungere alla previsione dell’art. 1 comma 1 (primo periodo) che indica nell’Ispettorato il soggetto che svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL” anche l’ulteriore precisazione: “anche riguardo alla vigilanza sull’applicazione delle misure e delle prescrizioni per la salute e la sicurezza sul lavoro; le attività di prevenzione e di consulenza rientrano nella competenza dell’INAIL”.

Modificata anche e soprattutto la lettera a) dell’articolo 2 comma 2 del D.Lgs. n.149/2015, laddove indicano le competenze dell’Ispettorato che, a seguito della modifica prevista nella Legge Speranza “esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
« a) sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, esercita e coordina in tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gli accertamenti sulla regolarità, sui requisiti e sulle modalità dei rapporti di lavoro, sulla dinamica degli infortuni e sulle tipologie dell’esposizione al rischio delle malattie professionali e delle caratteristiche dei vari cicli produttivi, ai fini dell’applicazione della tariffa dei premi, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 »;
Inoltre, modificando la lettera e) del medesimo comma 2, il Ministero si troverà a svolgere «le attività di vigilanza e controllo presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche per rilevare l’eventuale uso non corretto dei tirocini ».

Le modifiche al Decreto sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive – Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124

La Proposta di legge Speranza mira anche ad una modifica dell’art.8 “Prevenzione e promozione” del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro).
L’articolo rimandava alle direzioni regionali e provinciali del lavoro l’organizzazione dell’attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale.
Adesso viene completamente riscritta la previsione contenuta nella lettera a) assegnando ad INAIL le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza.
Di seguito la lettera così come modificata:
“1. L’INAIL organizza le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché su questioni di ordine generale, svolte presso i datori di lavoro, finalizzate al rispetto della normativa, in particolare in materia di lavoro e previdenza, con maggiore riferimento alle questioni di più rilevante impatto sociale nonché alle novità legislative e interpretative.
2. Qualora nel corso dell’attività istituzionale emergano profili di inosservanza o
di non corretta applicazione della normativa di cui al comma 1, con particolare riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua l’adozione di sanzioni penali o amministrative, l’INAIL, avvalendosi del proprio personale professionista pubblico, fornisce indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della predetta normativa.
3. L’INAIL e le sue strutture centrali e territoriali, anche d’intesa con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con gli ispettorati interregionali e territoriali del lavoro e con le aziende sanitarie locali, propone a enti, datori di lavoro e associazioni attività di informazione e di aggiornamento da svolgere, a cura e a spese di tali ultimi soggetti, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni.”


Modifiche al Meccanismo di oscillazione della tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’ultima proposta prevede modifiche al meccanismo di oscillazione della tariffa dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: in base alla Proposta di Legge Speranza, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese attive da più di due anni, con meno di cinquanta dipendenti, inquadrate nelle gestioni industria e artigianato, nonché alle imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, a condizione che non risultino violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro né della normativa e degli adempimenti contributivi e assicurativi, verrebbe applicata una riduzione del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in misura fissa non inferiore al 15 per cento, aggiuntiva rispetto alle agevolazioni già previste in materia, anche in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
Occorre però, si legge nella proposta Speranza, che nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione e per il primo anno di applicazione della misura, anche se coincidente con quello di presentazione dell’istanza, l’impresa abbia effettuato interventi e previsto misure organizzative e produttive per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, aggiuntivi rispetto alle prescrizioni delle norme vigenti, in attuazione degli indirizzi operativi e tecnici che l’INAIL adotta e pubblica entro il 30 novembre di ogni anno per il periodo di vigenza.

E la Proposta ulteriormente specifica che nel caso di accoglimento della domanda da parte dell’INAIL, qualora le medesime imprese assumano, negli anni 2019 e 2020, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, o stabile ai sensi dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, mediante patto individuale o accordo collettivo, verrebbe applicato, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del lavoratore di nuova assunzione.
Al comma 5 dell’art.4 della proposta si indicano anche che i requisiti e la misura della riduzione verranno determinati con apposito decreto interministeriale (Ministero Sviluppo-Lavoro) su proposta dell’INAIL; un decreto che può prevedere oscillazioni, in aumento o in diminuzione, nei confronti delle altre imprese, sulla base dei dati da confrontare.

Maggiori risorse all’INL

Infine, in un’ottica di rafforzamento del contrasto al lavoro illegale e alla violazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante l’attività ispettiva svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, la proposta di Legge Speranza prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto predisponga un piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, da attuare a decorrere dall’anno 2019.

Redazione InSic

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