Nuova sentenza tratta dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Il caso analizzato, fra gli altri, nella rubrica “Rassegna della Giurisprudenza” riguarda l’Oblazione amministrativa del reato prevenzionistico. Si può accedere al beneficio se l’organo ispettivo non comunica la prescrizione?
Il commento della sentenza della Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 26421 del 26.05.2017, è a cura dell‘Avvocato S. Casarrubia.
La massima
Nella sentenza della Cassazione penale n. 26421 del 26.05.2017 si indica che, qualora la prescrizione ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 sia stata adottata dal personale ispettivo, ma non vi sia prova della sua notifica all’interessato, ovvero, del relativo verbale ammissivo al pagamento in misura ridotta, sarà il pubblico ministero a procedere all’adempimento mancante.
L’oblazione amministrativa
Il D.Lgs. n. 758/1994 prevede l’istituto dell’oblazione amministrativa delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda). L’organo di vigilanza impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Avvenuto l’adempimento delle prescrizioni, il contravventore è ammesso a pagare su iniziativa dell’organo preposto alla vigilanza, in un termine prestabilito (30 giorni), una sanzione amministrativa pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Il pagamento estingue il reato.
Che succede se il personale ispettivo non procede ad avviare l’istituto?
In giurisprudenza vi è contrasto sugli effetti: in alcune sentenze si dice che l’azione penale è improcedibile (con conseguente proscioglimento dell’imputato: Cass. pen. n. 37228/16), in altre questa evenienza è stata esclusa.
Il caso di specie era ancora più singolare. La prescrizione era sta adempiuta dall’imputato, ma non aveva provveduto al pagamento dell’oblazione, in quanto non aveva ricevuto la notifica del relativo verbale. Da qui, la soluzione di cui alla massima.
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