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L’Ispettorato ricorda che si tratta di un obbligo sanzionato e ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito nei tre commi dell’art. 18 del D.Lgs. n.81/2008:
a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
Infine, l’Ispettorato ricorda che con la circolare n. 33/2009 l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” (art. 13 del d.lgs. n. 81/2008). Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.
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