Procedure standardizzate per la Valutazione dei Rischi

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Cosa sono le procedure standardizzate e come possono essere applicate nella valutazione del rischio e nella redazione del DVR. Gli strumenti messi a disposizione dal Ministero dell’Interno

Procedure standardizzate: cosa sono

La Procedura standardizzata rappresenta un modello di riferimento sulla base del quale:

  • effettuare la valutazione dei rischi ed il suo periodico aggiornamento,
  • individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione,
  • predisporre nel tempo interventi migliorativi dei livelli di salute e sicurezza. 

Procedure standardizzate: la normativa

La Commissione Consultiva per la Sicurezza sul Lavoro ha approvato, nella seduta del 25/10/2012, lo schema di decreto interministeriale sulle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Il Decreto Interministeriale 30/11/2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5 del decreto legislativo 81/08, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. F)”, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2012, n. 285) ha recepito tali procedure, che sono entrate in vigore il 6 febbraio 2013.

Procedure standardizzate per le piccole imprese

Le procedure Standardizzate sono state predisposte per facilitare l’adempimento all’obbligo della valutazione dei rischi nelle piccole imprese (con i limiti espressi nel D.Lgs. 81/08, art. 29, commi 5, 6 bis e 7) e costituiscono la base per la stesura del documento previsto all’art. 17.

Quando possono essere applicate le procedure standardizzate?

Possono effettuare la valutazione dei rischi in base alle procedure standardizzate i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori.

Sono inoltre ammesse, in via facoltativa, le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.

A questo proposito ricordiamo la risposta all’Interpello n. 14/2013 “Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate” con la quale viene chiarita la portata della semplificazione introdotta.

In pratica, il datore di lavoro di un’azienda fino a 50 lavoratori, che abbia stabilito quale risultato della valutazione dei rischi di esposizione a sostanza chimica:

  • l’esistenza di un rischio basso per la sicurezza ed
  • irrilevante per la salute dei lavoratori

può adottare le procedure standardizzate e medesime considerazioni possono valere anche per il rischio biologico.

Quando non possono essere applicate?

Sono escluse le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28:
– aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d);
– aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)

DVR standardizzato: i passi della procedura

Il Decreto riporta le istruzioni operative. (vedi allegato)
In una prima parte sono riportati i 4 passi della procedura che costituiscono una semplificazione formale del processo:

1: descrizione dell’azienda, ciclo/attività lavorativa, mansioni;

2: individuazione dei pericoli presenti in azienda;

3 (parte prima): valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati;

3 (seconda parte): identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

4 (parte prima): definizione del programma di miglioramento;

4 (parte seconda): individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure.

DVR standardizzato: la modulistica

Nella seconda parte delle istruzioni operative è riportata la modulistica per la redazione del DVR, che viene proposto nel suo scheletro di base (vedi allegato).

E’ curiosa la nota circa la richiesta alla redazione in data certa; a pagina 12 del documento ufficiale delle procedure standardizzate, nella nota 1 è riportata la seguente dicitura:

“Il documento deve essere munito di “data certa” o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST e del medico competente ove nominato. In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altre forme previste dalla legge”.

Procedure standardizzate, i documenti ministeriali

Riportiamo in allegato lo Schema di procedura standardizzata e la Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi realizzato secondo le procedure standardizzate.

Si tratta di strumenti d’ausilio al corretto adempimento di questo obbligo previsto per legge: le procedure standardizzate sono infatti previste dall’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
Ricordiamo che il riferimento normativo in cui esse sono contenute e regolate è il DM 30 novembre 2011.

Esempio DVR standardizzato

Un ulteriore ausilio alla stesura è quella offerta dal Gruppo EPC che con il Modulo “Procedure standardizzate” realizzato all’interno della Suite “Progetto Sicurezza Lavoro” guida l’utente alla redazione del suo documento di valutazione dei rischi attraverso un ricco elenco di attività precompilate.

Consulta il quesito Procedure standardizzate e valutazione dei rischi specifici

Per conoscere meglio il tema consulta anche i nostri articoli:

DVR: che cos’è e chi se ne occupa
D.U.V.R.I. e Rischi Interferenziali In Cantiere

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