Protettori dell’udito: aggiornamenti sulle norme armonizzate

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In Gazzetta ufficiale europea, la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione europea che aggiorna le norme armonizzate sui protettori dell’udito.
La Decisione modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale.

  • Vediamo di seguito quali modifiche sono state apportate e come cambia l’elenco delle norme armonizzate per i protettori dell’udito;
  • Parliamo di conformità a una norma armonizzata, condizione che conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Norme armonizzate per i Protettori dell’udito: gli aggiornamenti della Decisione 2021/1201

La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di alcune norme armonizzate redatte e riviste dai due istituti a seguito di una richiesta di normazione (di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924).

Le norme armonizzate adottate

La revisione delle norme armonizzate ha portato rispettivamente all’adozione delle norme armonizzate

  • EN 352-1:2020 sui requisiti generali per le cuffie,
  • EN 352-2:2020 sui requisiti generali per gli inserti,
  • EN 352-3:2020 sui requisiti generali per le cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso,
  • EN 352-4:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con risposta in funzione del livello sonoro,
  • EN 352-5:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore,
  • EN 352-6:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con comunicazione audio,
  • EN 352-7:2020 sui requisiti di sicurezza per gli inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro e
  • EN 352-8:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.

La valutazione sulle norme armonizzate

A seguito delle valutazioni,

  • Le norme armonizzate EN 352-4:2020, EN 352-5:2020, EN 352-6:2020, EN 352-7:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020 e EN 352-10:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. La Commissione ritiene quindi opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • Le norme armonizzate EN 352-1:2020, EN 352-2:2020 e EN 352-3:2020 non prevedono l’obbligo di apporre sui prodotti un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica che offrono. La Commissione ritiene quindi opportuno pubblicare i riferimenti in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • La Commissione intende invece ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, modificate dalle norme EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002, quali modificate dalle norme EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008, dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste.

Le modifiche apportate dalla Decisione 2021/1210

Alla decisione di esecuzione (UE) 2020/668 viene quindi aggiunto un nuovo allegato che elenchi i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 e che riporta le norme armonizzate EN 352-1:2020, EN 352-2:2020 e EN 352-3:2020 pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.

Invece, per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il rispettivo ritiro dei riferimenti delle norme figuranti nell’allegato II.

Cosa significa la conformità a norma armonizzata?

In base all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento UE sui DPI, in Italia oggetto di un Decreto di adeguamento) del Parlamento europeo e del Consiglio, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

  • L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425,
  • mentre l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it