L’aggiornamento dell’elenco è previsto ai sensi del punto 3.7 dell’Allegato III del Decreto 11 aprile 2011 e riguarda gli addetti alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del Testo unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
L’elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 27 maggio 2014.
I dati sulle attrezzature da comunicare
L’iscrizione nell’elenco ha validità quinquennale : i soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui ai punto 4.2 dell’allegato III (Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I) del D.M. 11.04.11.
Si tratta dei seguenti dati:
• regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
• data del rilascio;
• data della successiva verifica periodica;
• datore di lavoro;
• tipo di attrezzatura con riferimento all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
• costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola
• per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.
Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica vanno conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
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